Invalidità

Invalidità
(—) dell'atto amministrativo (d. amm.)
L'atto amministrativo è affetto da (—) quando è difforme dalla norma che lo disciplina.
In relazione alla natura della norma rispetto alla quale si verifica tale difformità, parte della dottrina ha ritenuto possibile individuare due grandi categorie di vizi dell'atto amministrativo. Se la norma è una norma giuridica, il vizio che consegue sarà un vizio di legittimità e l'atto sarà illegittimo per mancanza dei requisiti di legge [Illegittimità].
Se, invece, la norma non è giuridica, ma è una norma di buona amministrazione (che impone alla P.A. di attenersi, nell'esercizio dei suoi poteri discrezionali, a criteri di opportunità e di convenienza), il vizio intrinseco all'atto sarà un vizio di merito e l'atto sarà inopportuno.
L'atto illegittimo, in particolare, può essere viziato in modo più o meno grave: si delineano così le due categorie della nullità e dell'annullabilità [Annullamento].
L'atto amministrativo è nullo se è manchevole di taluno degli elementi essenziali richiesti dalla legge, se è viziato da difetto assoluto di attribuzione, se è stato adottato in violazione o elusione del giudicato, nonché negli altri casi espressamente previsti dalla legge; è annullabile quando taluno di questi elementi non manchi, ma sia viziato (quando sia stato adottato in violazione di legge o sia viziato da eccesso di potere o da incompetenza).
L'(—) può essere:
— testuale o virtuale, a seconda che sia espressamente comminata dalla legge oppure si desuma, attraverso l'interpretazione, dal sistema normativo;
— totale o parziale, a seconda che afferisca all'atto nella sua interezza oppure concerna solo una parte di esso;
— diretta o derivata. L'(—) è derivata quando per la connessione con un altro atto precedente, la (—) di quest'ultimo compromette la validità di quello successivo che di per sé potrebbe essere legittimo.
Rilevanti disposizioni sono state dettate dalla L. 11-2-2005, n. 15, che ha aggiunto il Capo IVbis alla L. 241/1990, interamente dedicato all'efficacia ed invalidità del provvedimento amministrativo. Tale legge di riforma della normativa sul procedimento amministrativo comprime l'area delle (—): sono da considerarsi invalidi solo i provvedimenti amministrativi viziati da violazione di norme di carattere sostanziale; le violazioni di carattere formale o procedimentale, invece, non danno luogo ad annullabilità del provvedimento laddove il contenuto dello stesso non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato (art. 21octies). Analogamente, non è annullabile il provvedimento per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento, se la P.A. dimostra in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
() dell'atto processuale (d. proc. civ.)
I vizi degli atti processuali sono determinati dalla violazione delle norme che regolano lo svolgimento del processo. In particolare:
— si ha inesistenza, in senso giuridico, quando vi sono vizi così gravi da rendere l'atto che si è compiuto assolutamente diverso da quello previsto dalla legge;
— si ha nullità, quando il vizio è così grave da impedire il raggiungimento dello scopo dell'atto;
— si ha irregolarità, quando il vizio consente ugualmente all'atto di produrre effetti, ma comporta la necessità di una regolarizzazione o sanzioni sul piano disciplinare.
() del negozio (d. civ.)
Quando un atto di autonomia non presenta tutti i connotati che una norma giuridica prevede perché possa considerarsi come fonte di autoregolamento di privati interessi, si dice che è affetto da (—).
L'(—) va distinta dalla irrilevanza, che qualifica come non meritevole di interesse da parte dell'ordinamento giuridico un dato accadimento.
L'(—) va opportunamente distinta anche dalla inesistenza vale a dire dall'assenza di quegli elementi minimi che consentono di riconoscere nell'atto uno strumento di autonomia negoziale.
La (—) può assumere due aspetti: la nullità e la annullabilità [Annullamento] a seconda che le norme violate siano state poste a tutela di un interesse generale o di un interesse particolare dei contraenti.
Nell'ambito della patologia negoziale molti autori inseriscono la figura della rescindibilità [Rescissione; Responsabilità (precontrattuale); Matrimonio].