Retroattività

Retroattività (d. civ.)
Tale termine indica che l'atto negoziale, o un elemento accessorio di esso, produce i suoi effetti in un momento anteriore a quello della produzione dell'atto.
L'efficacia retroattiva è generalmente disposta quando non si vuole determinare una soluzione di continuità tra la situazione giuridica che deve regolarsi e l'atto che la regola.
Il codice civile, ad esempio, dispone la (—) degli effetti per l'accettazione e la rinuncia dell'eredità (artt. 459, 521 c.c.) per la condizione (artt. 646, 1360 c.c.), per la ratifica (art. 1399 c.c.), per la risoluzione del contratto (artt. 1458, 1467 c.c.).
() degli atti aventi forza di legge (d. pubbl.)
È una norma retroattiva quella che si riferisce a fatti, atti o eventi verificatisi anteriormente alla sua entrata in vigore per riconnettervi effetti o conseguenze giuridiche.
Il principio generale nel nostro ordinamento è quello della irretroattività delle norme: ai sensi dell'art. 11 delle disposizioni preliminari al codice civile, infatti, la legge non dispone che per l'avvenire.
Il principio de quo peraltro non ha rango costituzionale ma solo legislativo: solo per le leggi penali il principio di irretroattività è sancito espressamente dalla Costituzione (art. 25).
Tuttavia si riconosce che anche fuori della materia penale una legge retroattiva possa rivelarsi in contrasto con qualche specifica norma costituzionale (es.: dall'art. 53 Cost. discende l'incostituzionalità di una legge tributaria retroattiva che ricolleghi l'obbligo tributario ad un fatto che non possa ritenersi espressione attuale di capacità contributiva).
Per il legislatore statale quindi il principio ha un valore meramente direttivo e ammette deroghe, sia pure eccezionalmente e in presenza di adeguate ragioni giustificatrici.
Esso rappresenta comunque un criterio interpretativo per gli applicatori della norma: la (—) deve essere sancita espressamente dal legislatore o comunque ricavarsi in modo inequivoco dalla formulazione della norma; nel dubbio la legge dovrà essere considerata irretroattiva.
Per il legislatore regionale, invece, il principio di irretroattività ha carattere vincolante, perché esso è tenuto al rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, tra i quali rientra sicuramente quello in esame.
Anche per i regolamenti, e per le fonti gerarchicamente subordinate alla legge in genere, il principio di irretroattività ha valore tassativo e inderogabile.