Prescrizione

Prescrizione
() del diritto (d. civ.)
Costituisce una causa di estinzione dei diritti quando il titolare non li eserciti entro l'arco di tempo previsto dalla legge (cd. (—) estintiva). In altri casi il trascorrere del tempo non fa estinguere il diritto, ma fa presumere il pagamento (cd. (—) presuntiva).
Il fondamento dell'istituto è ravvisato in un'esigenza di certezza dei rapporti giuridici.
La durata della (—) è stabilita inderogabilmente dalla legge.
La (—) comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.). La (—) non decorre e se ha cominciato a decorrere resta sospesa quando l'inerzia del soggetto è giustificata da una causa espressamente determinata dalla legge, che è di ostacolo all'esercizio del diritto. I casi di sospensione sono tassativi e riguardano particolari rapporti esistenti tra le parti (ad es. resta sospesa la (—) tra il tutore e il minore o l'interdetto) oppure una condizione personale del titolare del diritto (ad es. resta sospesa la prescrizione nei confronti dei militari in servizio in tempo di guerra).
Si ha invece interruzione della (—) quando viene meno l'inerzia del soggetto, il quale compie un atto di esercizio del diritto (ad es. messa in mora del debitore), oppure quando colui contro il quale il diritto può essere fatto valere lo riconosce (artt. 2943-2944 c.c.).
() della pena (d. pen.)
Estingue la punibilità in concreto; può verificarsi solo dopo una sentenza o decreto irrevocabile di condanna non eseguiti. Ha per oggetto solo le pene principali; è sempre esclusa per l'ergastolo.
La pena della reclusione si estingue con un decorso pari al doppio della pena inflitta e in ogni caso non superiore a 30 anni e non inferiore a 10 anni. La pena della multa si estingue dopo il decorso di 10 anni; la pena dell'arresto o ammenda dopo 5 anni.
La (—) della pena decorre dal giorno del giudicato di condanna.
Sono esclusi dal beneficio i recidivi aggravati e reiterati, i delinquenti abituali, professionali, per tendenza.
() del reato (d. pen.)
Costituisce una rinuncia dello Stato a far valere la propria pretesa punitiva, in considerazione del tempo trascorso.
La (—) può estinguere il reato o soltanto la pena.
La (—) del reato presuppone che non sia intervenuto nessun giudicato; essa estingue la punibilità in astratto: ha, dunque, portata sostanziale in quanto elimina la punibilità in sé e per sé.
Con il nuovo sistema (L. 251/2005) ciascuna fattispecie di reato ha un proprio termine-base di (), coincidente con la pena edittale massima stabilita dalla legge, pur se, si è determinato un minimo temporale, pari a sei anni in caso di delitto e quattro anni in caso di contravvenzione, anche se trattasi di reati punibili con la sola pena pecuniaria.
La disciplina di calcolo della (—) è mutata anche per il reato circostanziato.
Il settimo comma dell'art. 157 prevede che la (—) è sempre espressamente rinunciabile dall'imputato.
L'ultimo comma dell'art. 157, infine, dispone che la (—) non estingue i reati per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo, anche come effetto dell'applicazione di circostanze aggravanti.
Ai sensi dell'art. 158 c.p., il termine della prescrizione decorre, per il reato consumato, dal giorno della consumazione; per il reato tentato, dal giorno in cui è cessata l'attività del colpevole; per il reato permanente, dal giorno in cui è cessata la permanenza. Inoltre, quando la legge fa dipendere la punibilità del reato dal verificarsi di una condizione, il termine della prescrizione decorre dal giorno in cui la condizione si è verificata. Nondimeno, nei reati punibili a querela, istanza o richiesta il termine della prescrizione decorre dal giorno del commesso reato.
L'art. 160 c.p. elenca taluni atti del procedimento penale idonei a produrre l'interruzione della (—) (es. sentenza di condanna, decreto di condanna, richiesta di rinvio a giudizio, decreto di citazione a giudizio). Per i reati di competenza del giudice di pace, a tali atti si aggiungono la citazione a giudizio disposta dal P.M. ed il decreto di convocazione delle parti emesso dal giudice di pace. La (—) interrotta comincia nuovamente a decorrere (dall'inizio) a partire dal giorno della interruzione. In presenza di più atti interruttivi, la (—) decorre dall'ultimo di essi.