Irregolarità

Irregolarità (d. civ.; d. pen.; d. amm.)
Il negozio giuridico si dice irregolare quando, pur non avendo difetti che ne comportino l'invalidità o l'inefficacia, non sia, comunque, completamente conforme al modello indicato dalla norma giuridica. In tal caso la sanzione non si riflette sull'atto, ma consiste in una penalità a carico di chi lo ha posto in essere.
Così è per alcune norme del diritto matrimoniale: la mancata pubblicazione (art. 134 c.c.); l'inosservanza del lutto vedovile (art. 140 c.c.), etc.
Si ha (—) anche nel caso in cui le parti, in violazione della legge, non abbiano fatto uso della carta da bollo, ovvero non abbiano provveduto a registrare un atto. In tale ipotesi, la reazione dell'ordinamento è diversa dalla eliminazione del negozio dal mondo del diritto e si risolve in una sanzione irrogabile agli autori dell'atto.
Con riferimento al procedimento amministrativo, la violazione di norme che regolano la corretta redazione degli atti amministrativi dà luogo al fenomeno dell'(—).
L'atto amministrativo irregolare non è né caducabile né inefficace ma è causa, talvolta, di irrogazione di sanzioni a carico dell'autore dell'atto stesso.
Nell'ambito del processo penale, in tema di patologia degli atti vige il cd. principio di tassatività, codificato nell'art. 177 c.p.p., in base al quale l'inosservanza delle disposizioni stabilite per gli atti del procedimento è causa di nullità nei casi previsti dalla legge. Sicché, nel caso di violazione commessa non sanzionata dal codice con la nullità (né con la decadenza o con l'inammissibilità), l'atto sarà affetto da semplice (—).
(—) è quindi qualsiasi vizio formale dell'atto non sanzionato dalla legge con la nullità. Quando si verifica, il giudice deve provvedere alla sua eliminazione, eventualmente facendo ricorso alla correzione degli errori materiali.
Infine, nel processo civile la violazione delle disposizioni dettate per consentire un più ordinato svolgimento delle operazioni processuali dà luogo a difformità formali di minima importanza. La sanzione è solo disciplinare o può essere consentita la regolarizzazione dell'atto (es.: regolarizzazione della costituzione delle parti, art. 182 c.p.c.).