Irregolarità
Irregolarit à (d. civ.; d. pen.; d. amm.)
Il negozio giuridico si dice irregolare quando, pur non avendo difetti che ne comportino l'invalidit à o l'inefficacia, non sia, comunque, completamente conforme al modello indicato dalla norma giuridica. In tal caso la sanzione non si riflette sull'atto, ma consiste in una penalit à a carico di chi lo ha posto in essere.
Cos ì è per alcune norme del diritto matrimoniale: la mancata pubblicazione (art. 134 c.c.); l'inosservanza del lutto vedovile (art. 140 c.c.), etc.
Si ha () anche nel caso in cui le parti, in violazione della legge, non abbiano fatto uso della carta da bollo, ovvero non abbiano provveduto a registrare un atto. In tale ipotesi, la reazione dell'ordinamento è diversa dalla eliminazione del negozio dal mondo del diritto e si risolve in una sanzione irrogabile agli autori dell'atto.
Con riferimento al procedimento amministrativo, la violazione di norme che regolano la corretta redazione degli atti amministrativi d à luogo al fenomeno dell'().
L'atto amministrativo irregolare non è n é caducabile n é inefficace ma è causa, talvolta, di irrogazione di sanzioni a carico dell'autore dell'atto stesso.
Nell'ambito del processo penale, in tema di patologia degli atti vige il cd. principio di tassativit à, codificato nell'art. 177 c.p.p., in base al quale l'inosservanza delle disposizioni stabilite per gli atti del procedimento è causa di nullit à nei casi previsti dalla legge . Sicch é, nel caso di violazione commessa non sanzionata dal codice con la nullit à (n é con la decadenza o con l'inammissibilit à), l'atto sar à affetto da semplice ().
() è quindi qualsiasi vizio formale dell'atto non sanzionato dalla legge con la nullit à. Quando si verifica, il giudice deve provvedere alla sua eliminazione, eventualmente facendo ricorso alla correzione degli errori materiali.
Infine, nel processo civile la violazione delle disposizioni dettate per consentire un pi ù ordinato svolgimento delle operazioni processuali d à luogo a difformit à formali di minima importanza. La sanzione è solo disciplinare o pu ò essere consentita la regolarizzazione dell'atto (es.: regolarizzazione della costituzione delle parti, art. 182 c.p.c.).