Affidamento

Affidamento (d. civ.)
() condiviso dei figli
La L. 8-2-2006, n. 54 (Affidamento condiviso dei figli), di modifica del codice civile, ha introdotto, nel nostro ordinamento, il principio della bigenitorialità, per cui l'affidamento dei figli, in caso di separazione tra i genitori, non sarà più concesso (tranne casi particolari) ad un solo genitore ma ad entrambi. Le decisioni di maggiore interesse per il figlio dovranno, quindi, essere assunte di comune accordo tra i genitori. Qualora questo manchi esse saranno rimesse al giudice che potrà anche stabilire che i genitori esercitino la potestà separatamente limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione (art. 155).
() dei minori
È un istituto di diritto di famiglia che ha lo scopo di proteggere il minore. L'(—) è stato introdotto dalla legge 184 del 4 maggio 1983 che ha abolito il vecchio istituto della affiliazione. La legge menzionata ha stabilito un principio fondamentale per cui: il minore ha il diritto di essere educato nell'ambito della propria famiglia, ma se è temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, può, per un determinato periodo di tempo, essere affidato ad un'altra famiglia, possibilmente con figli minori, o anche ad una persona singola o ad una comunità di tipo familiare, allo scopo di assicurargli il nutrimento, l'educazione e l'istruzione.
Il ricovero del minore presso un istituto di assistenza è il rimedio ultimo a cui si fa ricorso in favore del minore, quando non sia possibile un tempestivo e conveniente (—); la legge 149 del 2001, inoltre, ha disposto che il ricovero in istituto deve essere superato entro il 31 dicembre 2006 mediante affidamento ad una famiglia o, se ciò non è possibile, mediante inserimento in comunità di tipo familiare.
Il provvedimento è disposto dal servizio sociale locale (che è la struttura amministrativa preposta al servizio di tutela dell'infanzia) ovvero dal Tribunale dei minorenni, se i genitori non sono consenzienti.
L'(—) non modifica lo stato familiare del minore.
L'(—) cessa:
— quando la famiglia può nuovamente occuparsi del minore;
— quando vi è pregiudizio derivante al minore dalla prosecuzione dell'(—);
— per il decorso del tempo previsto.
() preadottivo
Tutela dell'()
Fondamento di istituti giuridici e soluzioni giurisprudenziali che proteggono il ragionevole affidamento suscitato nei terzi da una situazione apparentemente corrispondente a quella reale [Apparenza].
La tutela dell'(—) costituisce la ratio, ad esempio, della disciplina degli acquisti dall'erede apparente, del pagamento al creditore apparente, dell'opponibilità della simulazione, dell'annullamento della nullità.
A livello giurisprudenziale, la tutela dell'(—) ha assunto rilievo, ad esempio, in tema di rappresentanza apparente.