Integrazione

Integrazione
() del contraddittorio (d. proc. civ.)
Il concetto di (—) è riferibile a tutte quelle ipotesi in cui il giudizio di primo grado o quello di impugnazione si siano instaurati senza la partecipazione di tutti coloro che, per legge, debbono assumervi la qualità di parte, sì che il giudice deve adottare un provvedimento con cui ordina la suddetta (—).
Ciò accade, nel giudizio di primo grado, nell'ipotesi di litisconsorzio necessario disciplinata dall'art. 102 c.p.c. [Litisconsorzio]. In tal caso il giudice provvede con ordinanza, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, fissando un termine perentorio entro il quale la parte interessata alla prosecuzione del processo dovrà provvedere a citare in giudizio il litisconsorte pretermesso, facendogli in tal modo assumere la qualità di parte. Se le parti non ottemperano nel termine all'ordine del giudice, il processo si estingue (art. 307 c. 3 c.p.c.).
L'esigenza dell'(—) si pone anche nel giudizio d'impugnazione allorché la sentenza impugnata sia stata pronunciata nei confronti di più di due parti, mentre il giudizio d'impugnazione è stato promosso solo nei confronti di alcune di esse, e sempre che si tratti di cause inscindibili (es.: litisconsorzio necessario originario) o cause tra loro dipendenti, cioè quando per il vincolo di connessione che le unisce la decisione dell'una spiega necessariamente i suoi effetti sull'altra (es.: pregiudizialità e garanzia propria) e comunque quando, anche per ragioni di ordine processuale, la decisione presenta carattere indissolubile nei confronti di tutte le parti.
In tale ipotesi, l'art. 331 c.p.c. impone al giudice di ordinare l'(—), fissando il termine entro cui l'impugnazione va notificata alla parte pretermessa. Decorso inutilmente il termine l'impugnazione è dichiarata inammissibile.
() del contratto
Consiste nella integrazione delle lacune che si presentano nel regolamento negoziale. La regola generale sull'(—) è contenuta nell'art. 1374 c.c., che menziona, quali fonti d'integrazione, la legge, gli usi e l'equità (cd. fonti eteronome).
Altra fonte legale d'(—) è la buona fede.
L'(—) si distingue in cogente e suppletiva. La prima determina coattivamente il rapporto contrattuale nonostante le parti lo abbiano regolato diversamente. In tal caso l'art. 1339 c.c. dispone la sostituzione legale delle clausole vietate con quelle imposte dalla legge (cd. inserzione di clausole), impedendo così che la nullità di singole clausole determini l'invalidità dell'intero negozio (art. 1419, c. 2, c.c.). L'(—) è suppletiva, invece, quando determina il contenuto del rapporto soltanto in mancanza di una differente regolamentazione ad opera delle parti.
Gli effetti dell'(—) sono effetti contrattuali, assoggettati alla disciplina contrattuale, la cui violazione, pertanto, costituisce inadempimento contrattuale (art. 1218 c.c.).