Usucapione
Usucapione (d. civ.)
Le ragioni che giustificano l'() sono:
l'esigenza di rendere certa e stabile la propriet à;
l'esigenza di favorire colui che si occupa di un bene, rendendolo produttivo, rispetto al proprietario inerte.
Requisiti dell'() sono: il possesso e il tempo (o la durata).
Il possesso a sua volta deve essere:
continuo e non interrotto;
non violento n é clandestino.
() abbreviata
Non è effetto del solo possesso e del decorso del tempo, ma si caratterizza per una maggiore complessit à del fatto acquisitivo, che, come tale, si presenta strutturalmente affine allo schema dell'art. 1153 c.c.
Oltre ai due requisiti gi à visti (possesso e durata) per l'() abbreviata occorrono anche:
la buona fede e cio è l'ignoranza di ledere, col proprio possesso, l'altrui diritto; tale buona fede, per regola generale, deve esistere nel soggetto solo al momento dell'acquisto del possesso (mala fides superveniens non nocet);
un titolo valido e astrattamente idoneo a trasferire il diritto, ma inefficace, in pratica, per non essere il dante causa proprietario o titolare del diritto reale (cd. acquisto a non domino);
la trascrizione del titolo, qualora si tratti di immobili o di beni registrati (in tal caso il tempo necessario per usucapire decorre dalla trascrizione).
Nell'() abbreviata rileva in particolare la durata, cio è il tempo necessario per acquistare la propriet à del bene. A tal proposito bisogna distinguere tra:
beni immobili per i quali occorrono dieci anni decorrenti dalla data della trascrizione;
universalit à di mobili per le quali occorrono dieci anni;
beni mobili registrati per i quali bastano tre anni pure decorrenti dalla data della trascrizione.
() di beni mobili
Acquista rilievo solo se manchi il titolo o la buona fede: altrimenti, ai sensi dell'art. 1153 c.c., la propriet à si acquista istantaneamente. È necessario pertanto distinguere:
se v' è titolo astrattamente idoneo e la buona fede, l'acquisto è immediato e non ad usucapionem;
se manca il titolo, l'usucapione si realizza dopo:
dieci anni se il possesso sia stato acquistato in buona fede;
venti anni se il possessore è in mala fede (art. 1161 c.c.).
Si ricordi che, in quest'ultimo caso, per l'() non è necessario che l'acquisto del possesso avvenga a non domino (a differenza di quanto previsto negli artt. 1158-1159, 1162 c.c.) in quanto anche l'acquisto a domino sulla base di un titolo invalido, pu ò produrre l'usucapione.
() ordinaria
Il termine per tale () si distingue rispetto all'oggetto in:
venti anni: per l'acquisto della propriet à dei beni immobili, delle universalit à di mobili e degli altri diritti reali di godimento sui beni suddetti; a tal fine è indifferente che il possessore sia in buona ovvero in mala fede;
dieci anni: per l'acquisto della propriet à dei beni mobili registrati e degli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi;
quindici anni: per l'acquisto della propriet à di fondi rustici con annessi fabbricati situati in comuni classificati montani dalla legge, ovvero non montani aventi un reddito non superiore ai limiti fissati dalla legge (cos ì la L. 10-5-1976, n. 346).