Usucapione

Usucapione (d. civ.)
È un modo di acquisto di diritti a titolo originario, in virtù del quale il possesso protratto per un certo tempo e, talora, la presenza di altri requisiti, produce l'acquisto della proprietà o dei diritti reali di godimento a seconda del differente animus del possessore.
Le ragioni che giustificano l'(—) sono:
— l'esigenza di rendere certa e stabile la proprietà;
— l'esigenza di favorire colui che si occupa di un bene, rendendolo produttivo, rispetto al proprietario inerte.
Requisiti dell'(—) sono: il possesso e il tempo (o la durata).
Il possesso a sua volta deve essere:
— continuo e non interrotto;
— non violento né clandestino.
() abbreviata
Non è effetto del solo possesso e del decorso del tempo, ma si caratterizza per una maggiore complessità del fatto acquisitivo, che, come tale, si presenta strutturalmente affine allo schema dell'art. 1153 c.c.
Oltre ai due requisiti già visti (possesso e durata) per l'(—) abbreviata occorrono anche:
— la buona fede e cioè l'ignoranza di ledere, col proprio possesso, l'altrui diritto; tale buona fede, per regola generale, deve esistere nel soggetto solo al momento dell'acquisto del possesso (mala fides superveniens non nocet);
— un titolo valido e astrattamente idoneo a trasferire il diritto, ma inefficace, in pratica, per non essere il dante causa proprietario o titolare del diritto reale (cd. acquisto a non domino);
— la trascrizione del titolo, qualora si tratti di immobili o di beni registrati (in tal caso il tempo necessario per usucapire decorre dalla trascrizione).
Nell'(—) abbreviata rileva in particolare la durata, cioè il tempo necessario per acquistare la proprietà del bene. A tal proposito bisogna distinguere tra:
— beni immobili per i quali occorrono dieci anni decorrenti dalla data della trascrizione;
— universalità di mobili per le quali occorrono dieci anni;
— beni mobili registrati per i quali bastano tre anni pure decorrenti dalla data della trascrizione.
() di beni mobili
Acquista rilievo solo se manchi il titolo o la buona fede: altrimenti, ai sensi dell'art. 1153 c.c., la proprietà si acquista istantaneamente. È necessario pertanto distinguere:
— se v'è titolo astrattamente idoneo e la buona fede, l'acquisto è immediato e non ad usucapionem;
— se manca il titolo, l'usucapione si realizza dopo:
 — dieci anni se il possesso sia stato acquistato in buona fede;
 — venti anni se il possessore è in mala fede (art. 1161 c.c.).
Si ricordi che, in quest'ultimo caso, per l'(—) non è necessario che l'acquisto del possesso avvenga a non domino (a differenza di quanto previsto negli artt. 1158-1159, 1162 c.c.) in quanto anche l'acquisto a domino sulla base di un titolo invalido, può produrre l'usucapione.
() ordinaria
Il termine per tale (—) si distingue rispetto all'oggetto in:
— venti anni: per l'acquisto della proprietà dei beni immobili, delle universalità di mobili e degli altri diritti reali di godimento sui beni suddetti; a tal fine è indifferente che il possessore sia in buona ovvero in mala fede;
— dieci anni: per l'acquisto della proprietà dei beni mobili registrati e degli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi;
— quindici anni: per l'acquisto della proprietà di fondi rustici con annessi fabbricati situati in comuni classificati montani dalla legge, ovvero non montani aventi un reddito non superiore ai limiti fissati dalla legge (così la L. 10-5-1976, n. 346).