Prezzo
Prezzo (d. civ.)
Elemento essenziale del contratto di compravendita nell'ambito del quale rappresenta il corrispettivo del trasferimento del diritto (art. 1470 c.c.).
Il () pu ò essere anche inferiore al valore del diritto trasferito con il contratto (nei limiti dell'art. 1448 cc. [Rescissione]), purch é non sia puramente simbolico. In tale caso, infatti, il contratto perde le caratteristiche di onerosit à e pu ò essere qualificato come negozio gratuito [Contratto]. Nel caso di () di gran lunga inferiore a quello di mercato, pu ò ravvisarsi l'ipotesi di negotium mixtum cum donatione.
Le parti possono omettere la determinazione del () nel contratto ed affidarla ad un terzo (art. 1473 c.c.). Tale ipotesi è denominata arbitraggio ed è regolata dall'art. 1349 c.c.
In caso di assenza di elementi per la sua determinabilit à, soccorrono i criteri integrativi di cui all'art. 1474 c.c.
Il () pu ò essere determinato con criteri diversi nelle compravendite immobiliari, le quali possono effettuarsi a misura od a corpo. In quest'ultimo caso il () è determinato globalmente prescindendo dalla misura del bene venduto (art. 1538 c.c.). Al contrario, nella vendita a misura il bene viene venduto con la indicazione della sua misura e per un () determinato in ragione di un tanto ogni unit à di misura (art. 1537 c.c.).
In tale ipotesi, qualora la misura reale del bene sia inferiore a quella indicata nel contratto, il compratore ha diritto ad una riduzione del (), mentre deve corrispondere un supplemento di () nell'ipotesi inversa, salva la facolt à di recedere dal contratto ove l'eccedenza oltrepassi la ventesima parte (5%) della misura dichiarata.
Nel caso di vendita a corpo si ha diritto ad una diminuzione od a un supplemento del (), secondo quanto indicato nell'art. 1538 c.c., soltanto qualora la misura reale sia inferiore o superiore di un ventesimo rispetto a quella indicata nel contratto.