Prezzo

Prezzo (d. civ.)
Elemento essenziale del contratto di compravendita nell'ambito del quale rappresenta il corrispettivo del trasferimento del diritto (art. 1470 c.c.).
Il (—) può essere anche inferiore al valore del diritto trasferito con il contratto (nei limiti dell'art. 1448 cc. [Rescissione]), purché non sia puramente simbolico. In tale caso, infatti, il contratto perde le caratteristiche di onerosità e può essere qualificato come negozio gratuito [Contratto]. Nel caso di (—) di gran lunga inferiore a quello di mercato, può ravvisarsi l'ipotesi di negotium mixtum cum donatione.
Le parti possono omettere la determinazione del (—) nel contratto ed affidarla ad un terzo (art. 1473 c.c.). Tale ipotesi è denominata arbitraggio ed è regolata dall'art. 1349 c.c.
In caso di assenza di elementi per la sua determinabilità, soccorrono i criteri integrativi di cui all'art. 1474 c.c.
Il (—) può essere determinato con criteri diversi nelle compravendite immobiliari, le quali possono effettuarsi a misura od a corpo. In quest'ultimo caso il (—) è determinato globalmente prescindendo dalla misura del bene venduto (art. 1538 c.c.). Al contrario, nella vendita a misura il bene viene venduto con la indicazione della sua misura e per un (—) determinato in ragione di un tanto ogni unità di misura (art. 1537 c.c.).
In tale ipotesi, qualora la misura reale del bene sia inferiore a quella indicata nel contratto, il compratore ha diritto ad una riduzione del (—), mentre deve corrispondere un supplemento di (—) nell'ipotesi inversa, salva la facoltà di recedere dal contratto ove l'eccedenza oltrepassi la ventesima parte (5%) della misura dichiarata.
Nel caso di vendita a corpo si ha diritto ad una diminuzione od a un supplemento del (—), secondo quanto indicato nell'art. 1538 c.c., soltanto qualora la misura reale sia inferiore o superiore di un ventesimo rispetto a quella indicata nel contratto.