Offerta

Offerta
() al pubblico (d. civ.)
È un particolare tipo di proposta consistente in un'offerta diretta al pubblico, cioè in incertam personam, e fatta col sistema dei pubblici proclami, affinché sia eventualmente accettata da chi vi è interessato.
Da un punto di vista pratico l'espressione per pubblici proclami va intesa come comprensiva di ogni forma che renda l'offerta facilmente conoscibile al pubblico (es.: la pubblicità sui giornali, l'affissione di manifesti murali etc.).
Trattandosi di una proposta, l'offerta al pubblico deve presentarne tutti i requisiti: deve perciò essere completa di tutti gli elementi essenziali del contratto, e manifestata con l'intenzione di impegnarsi.
L'(—) costituisce proposta revocabile: non è necessario che la revoca giunga a conoscenza di tutti coloro che hanno preso cognizione della proposta, ma è sufficiente che sia fatta nella stessa forma della proposta (art. 1336 c.c.).
() di lavoro (d. lav.)
() di materiale pornografico (d. pen.)
() economicamente più vantaggiosa (d. amm.)
Nella procedura di aggiudicazione di un appalto di lavori pubblici è il criterio in base al quale le offerte presentate dalle singole imprese vengono giudicate considerando una pluralità di elementi, quali il valore estetico del progetto, il tempo di esecuzione etc.
La valutazione delle offerte è affidata ad apposita commissione giudicatrice.
Rispetto al criterio del prezzo più basso, questo sistema permette di non sopravvalutare l'aspetto economico dell'offerta; al tempo stesso, però, esso prevede una maggiore discrezionalità nella scelta del vincitore.
() fuori sede (d. finanz.)
Quando l'offerta di strumenti finanziari o di servizi d'investimento avviene lontano dalla sede dell'emittente o di chi propone l'investimento (ad esempio presso il domicilio del risparmiatore-investitore) il legislatore ha inteso fornire particolari garanzie, specie per il piccolo risparmiatore notoriamente poco informato sulle possibilità di investire in modo proficuo i propri capitali.
La disciplina contenuta prima nel decreto Eurosim e successivamente nel T.U. finanziario (D.Lgs. 58/98) mira, infatti, a tutelare il comune investitore tant'è che non ne è ricompresa nel campo di applicazione l'(—) effettuata nei confronti degli investitori professionali. L'(—) può essere effettuata solo dagli intermediari abilitati al collocamento di strumenti finanziari (SIM, imprese di investimento), nonché da società di gestione del risparmio e da SICAV limitatamente alle quote di partecipazione e alle azioni dagli stessi rispettivamente emesse. Comune a tutti i soggetti abilitati all'(—) è l'obbligo di servirsi, per tale attività, di promotori finanziari.
Una particolare forma di (—) è quella effettuata a distanza in cui rientrano tutte le proposte di investimento realizzate con metodi (es.: per via telematica) che non necessitano della compresenza fisica del proponente e del cliente.
() pubblica di acquisto (d. finanz.)
() pubblica di sottoscrizione (d. finanz.)
() reale (d. civ.)
Costituisce, in casi determinati dalla legge, il presupposto necessario perché possa dichiararsi la mora del creditore; si ha (—) quando la res debita è effettivamente esibita e messa a disposizione del creditore da parte del pubblico ufficiale. L'(—) è necessaria quando l'obbligazione ha per oggetto denaro, titoli di credito e cose mobili da consegnare al domicilio del creditore.