Offerta
Offerta
() al pubblico (d. civ.)
Da un punto di vista pratico l'espressione per pubblici proclami va intesa come comprensiva di ogni forma che renda l'offerta facilmente conoscibile al pubblico (es.: la pubblicit à sui giornali, l'affissione di manifesti murali etc.).
Trattandosi di una proposta, l'offerta al pubblico deve presentarne tutti i requisiti: deve perci ò essere completa di tutti gli elementi essenziali del contratto, e manifestata con l'intenzione di impegnarsi.
L'() costituisce proposta revocabile: non è necessario che la revoca giunga a conoscenza di tutti coloro che hanno preso cognizione della proposta, ma è sufficiente che sia fatta nella stessa forma della proposta (art. 1336 c.c.).
() di lavoro (d. lav.)
() di materiale pornografico (d. pen.)
() economicamente pi ù vantaggiosa (d. amm.)
Nella procedura di aggiudicazione di un appalto di lavori pubblici è il criterio in base al quale le offerte presentate dalle singole imprese vengono giudicate considerando una pluralit à di elementi, quali il valore estetico del progetto, il tempo di esecuzione etc.
La valutazione delle offerte è affidata ad apposita commissione giudicatrice.
Rispetto al criterio del prezzo pi ù basso, questo sistema permette di non sopravvalutare l'aspetto economico dell'offerta; al tempo stesso, per ò, esso prevede una maggiore discrezionalit à nella scelta del vincitore.
() fuori sede (d. finanz.)
Quando l'offerta di strumenti finanziari o di servizi d'investimento avviene lontano dalla sede dell'emittente o di chi propone l'investimento (ad esempio presso il domicilio del risparmiatore-investitore) il legislatore ha inteso fornire particolari garanzie, specie per il piccolo risparmiatore notoriamente poco informato sulle possibilit à di investire in modo proficuo i propri capitali.
La disciplina contenuta prima nel decreto Eurosim e successivamente nel T.U. finanziario (D.Lgs. 58/98) mira, infatti, a tutelare il comune investitore tant' è che non ne è ricompresa nel campo di applicazione l'() effettuata nei confronti degli investitori professionali. L'() pu ò essere effettuata solo dagli intermediari abilitati al collocamento di strumenti finanziari (SIM, imprese di investimento), nonch é da societ à di gestione del risparmio e da SICAV limitatamente alle quote di partecipazione e alle azioni dagli stessi rispettivamente emesse. Comune a tutti i soggetti abilitati all'() è l'obbligo di servirsi, per tale attivit à, di promotori finanziari.
Una particolare forma di () è quella effettuata a distanza in cui rientrano tutte le proposte di investimento realizzate con metodi (es.: per via telematica) che non necessitano della compresenza fisica del proponente e del cliente.
() pubblica di acquisto (d. finanz.)
[O.P.A.].
() pubblica di sottoscrizione (d. finanz.)
[O.P.S.].
() reale (d. civ.)
Costituisce, in casi determinati dalla legge, il presupposto necessario perch é possa dichiararsi la mora del creditore; si ha () quando la res debita è effettivamente esibita e messa a disposizione del creditore da parte del pubblico ufficiale. L'() è necessaria quando l'obbligazione ha per oggetto denaro, titoli di credito e cose mobili da consegnare al domicilio del creditore.