Opzione

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Contratto di () (d. civ.)
Contratto mediante il quale una parte si vincola verso l'altra a tenere ferma una proposta contrattuale, mentre l'altra si riserva la scelta di accettarla o meno (art. 1331 c.c.). Il patto di (—) produce, a carico dell'obbligato, gli stessi effetti della proposta irrevocabile [Proposta contrattuale], essendo peraltro valido anche se non è fissato un termine per l'accettazione, che potrà essere stabilito dal giudice.
Colui che acquista la predetta facoltà di scelta paga talvolta alla controparte un corrispettivo; qualora non sia pattuito alcun corrispettivo l'(—) si configura come un contratto a titolo gratuito [Contratto].
La dottrina recente attribuisce al diritto di (—) la natura di diritto potestativo [Diritti (soggettivi)], spiegando in tal modo come il contratto, in vista del quale l'(—) è stipulata, si perfezioni nel momento in cui l'optante manifesti la volontà di far venire ad esistenza il vincolo contrattuale.
Diritto di () (d. comm.)
Consiste nel diritto spettante a ciascun socio di sottoscrivere le azioni di nuova emissione e le obbligazioni convertibili [Obbligazione (societaria)], in proporzione delle azioni da lui possedute, a preferenza di altri soggetti.
Due sono gli scopi del diritto di (—):
— evitare un'alterazione della compagine sociale esistente;
— offrire ai vecchi soci la possibilità di ulteriori investimenti per i loro capitali.
L'esclusione del (—) può aversi soltanto nei casi previsti dall'art. 2441 c.c.: quando le azioni di nuova emissione devono essere liberate con conferimenti in natura; quando l'interesse della società lo esige; limitatamente ad 1/4 delle azioni di nuova emissione, purché tale frazione sia offerta in sottoscrizione ai dipendenti della società, o di società che la controllano o da essa controllate. Un particolare quorum è richiesto per la delibera assembleare con cui si procede all'aumento del capitale sociale con esclusione del diritto di (—).
Gli artt. 134, 158 T.U. finanziario (D.Lgs. 58/98) integrano le norme civilistiche in materia di diritto di (—) per le società con azioni quotate.