Proprietà
Propriet à [diritto di] (d. civ.)
Diritto reale che attribuisce al titolare la facolt à di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo.
Il proprietario ha in primo luogo la facolt à di godere della cosa, ossia pu ò usarla per il soddisfacimento dei propri interessi. Accanto alla facolt à di godere sta la facolt à di disporre, la quale si esercita sia trasferendo ad altri la propriet à della cosa, sia concedendone ad altri il godimento.
Caratteristica della propriet à è il modo pieno ed esclusivo con il quale il godimento e la disponibilit à della cosa sono assicurati al proprietario: in modo pieno significa che il proprietario pu ò fare tutto della sua cosa (nei limiti del lecito); in modo esclusivo significa che egli ha diritto di escludere chiunque altro da ogni ingerenza nell'esercizio del suo diritto e che non è possibile la coesistenza sulla stessa cosa di pi ù diritti di propriet à.
La propriet à non è tuttavia un diritto illimitato, poich é la sua pienezza ed esclusivit à trovano tutela entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico, allo scopo di assicurarne la funzione che non è solo individuale ma anche sociale.
Il diritto di () è sottoposto, infatti, a limiti legali, nell'interesse pubblico o privato [Limiti e limitazioni del diritto di propriet à].
La () sui beni mobili e immobili è regolata dalla legge dello Stato in cui i beni si trovano. La stessa legge ne regola l'acquisto e la perdita, salvo che in materia successoria e nei casi in cui l'attribuzione del diritto dipenda da un rapporto di famiglia o da un contratto (art. 51 L. 218/95).