Accettazione

Accettazione (d. civ.)
Atto con il quale un soggetto acconsente alla produzione di effetti nella propria sfera giuridica.
() dell'eredità
È l'atto giuridico con cui il chiamato all'eredità diventa erede [Eredità] e titolare del patrimonio ereditario fin dal momento dell'apertura della successione [Successione] (art. 459 c.c.). Ciò impedisce qualsiasi soluzione di continuità nella titolarità dei rapporti facenti capo al de cuius.
Legittimati ad accettare sono coloro ai quali il patrimonio ereditario è stato offerto mediante delazione.
L'(—) dell'eredità ha natura di diritto potestativo che può essere trasmesso agli eredi, e, riguardo alla forma, può essere espressa o tacita (art. 474 c.c.).
Il diritto di accettare si prescrive in dieci anni (art. 480 c.c.) a partire dal giorno di apertura della successione. Nelle more, chiunque vi abbia interesse, può esperire l'actio interrogatoria, chiedendo al giudice di fissare un termine per l'(—), trascorso il quale il chiamato perde il diritto di accettare (art. 481 c.c.).
L'() espressa dell'eredità ex art. 475 c.c. è una dichiarazione di volontà diretta a produrre l'effetto dell'acquisto dell'eredità. L'(—) è un negozio per adesione, unilaterale, non recettizio e formale (o solenne) in quanto deve essere contenuto in un atto pubblico o scrittura privata ex art. 475 c.c. [Negozio giuridico]. L'(—) espressa è inoltre un actus legitimus [Negozio giuridico (puro)] in quanto non tollera l'apposizione di termini o condizioni, pena la nullità della stessa.
L'(—) tacita dell'eredità ex art. 476 c.c., si ha quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone la sua volontà di accettare l'eredità.
Gli artt. 477 e 478 c.c. prevedono alcune ipotesi tipiche di (—) tacita: donazione, vendita e cessione dei diritti di successione.
() dell'eredità con beneficio di inventario
Ricorre quando l'erede vuole impedire la confusione tra il suo patrimonio e quello del de cuius, per circoscrivere le possibili conseguenze economiche negative della successione al patrimonio di quest'ultimo quando le passività superino le attività. In questo caso, infatti, l'erede risponde delle obbligazioni trasmessegli dal de cuius solo nei limiti del valore del patrimonio ereditario (artt. 470-473 c.c.).
È una facoltà per ogni chiamato, nonostante eventuali divieti del testatore, mentre costituisce un obbligo indefettibile per alcuni soggetti indicati dalla legge, quali gli incapaci (artt. 471 e 472 c.c.), le persone giuridiche, le associazioni, le fondazioni e gli enti non riconosciuti (art. 473 c.c.).
() della proposta contrattuale
È una dichiarazione recettizia che diviene elemento perfezionativo del contratto quando è portata a conoscenza del proponente. Deve essere tempestiva e conforme a tutte le clausole contenute nella proposta: se è anche solo parzialmente difforme, o se giunge a conoscenza del proponente oltre il termine pattuito o ordinariamente necessario, vale solo come controproposta.
L'(—) deve avere la forma richiesta dal contratto che si vuole concludere e va fatta alla persona del proponente o ad un suo rappresentante. Anche l'(—) può essere revocata (o ritirata), purché la revoca giunga al proponente prima dell'accettazione stessa (art. 1328, c. 2, c.c.).
Si ha (—) tacita allorché l'esecuzione immediata del contratto sia richiesta dal proponente o dalla natura dell'affare o dagli usi (art. 1327 c.c.).
In questi casi il contratto si conclude nel tempo e nel luogo in cui ha inizio l'esecuzione, senza necessità di una preventiva risposta dell'accettante; inoltre, il proponente non potrà revocare la proposta dopo che l'altra parte abbia iniziato ad eseguire la prestazione richiesta.
L'(—) tacita, comunque, deve risultare da un comportamento manifesto ed inequivocabile.