Accettazione
Accettazione (d. civ.)
Atto con il quale un soggetto acconsente alla produzione di effetti nella propria sfera giuridica.
() dell'eredit à
Legittimati ad accettare sono coloro ai quali il patrimonio ereditario è stato offerto mediante delazione.
L'() dell'eredit à ha natura di diritto potestativo che pu ò essere trasmesso agli eredi, e, riguardo alla forma, pu ò essere espressa o tacita (art. 474 c.c.).
Il diritto di accettare si prescrive in dieci anni (art. 480 c.c.) a partire dal giorno di apertura della successione. Nelle more, chiunque vi abbia interesse, pu ò esperire l'actio interrogatoria, chiedendo al giudice di fissare un termine per l'(), trascorso il quale il chiamato perde il diritto di accettare (art. 481 c.c.).
L'() espressa dell'eredit à ex art. 475 c.c. è una dichiarazione di volont à diretta a produrre l'effetto dell'acquisto dell'eredit à. L'() è un negozio per adesione, unilaterale, non recettizio e formale (o solenne) in quanto deve essere contenuto in un atto pubblico o scrittura privata ex art. 475 c.c. [Negozio giuridico]. L'() espressa è inoltre un actus legitimus [Negozio giuridico (puro)] in quanto non tollera l'apposizione di termini o condizioni, pena la nullit à della stessa.
L'() tacita dell'eredit à ex art. 476 c.c., si ha quando il chiamato all'eredit à compie un atto che presuppone la sua volont à di accettare l'eredit à.
Gli artt. 477 e 478 c.c. prevedono alcune ipotesi tipiche di () tacita: donazione, vendita e cessione dei diritti di successione.
() dell'eredit à con beneficio di inventario
Ricorre quando l'erede vuole impedire la confusione tra il suo patrimonio e quello del de cuius, per circoscrivere le possibili conseguenze economiche negative della successione al patrimonio di quest'ultimo quando le passivit à superino le attivit à. In questo caso, infatti, l'erede risponde delle obbligazioni trasmessegli dal de cuius solo nei limiti del valore del patrimonio ereditario (artt. 470-473 c.c.).
() della proposta contrattuale
L'() deve avere la forma richiesta dal contratto che si vuole concludere e va fatta alla persona del proponente o ad un suo rappresentante. Anche l'() pu ò essere revocata (o ritirata), purch é la revoca giunga al proponente prima dell'accettazione stessa (art. 1328, c. 2, c.c.).
Si ha () tacita allorch é l'esecuzione immediata del contratto sia richiesta dal proponente o dalla natura dell'affare o dagli usi (art. 1327 c.c.).
In questi casi il contratto si conclude nel tempo e nel luogo in cui ha inizio l'esecuzione, senza necessit à di una preventiva risposta dell'accettante; inoltre, il proponente non potr à revocare la proposta dopo che l'altra parte abbia iniziato ad eseguire la prestazione richiesta.
L'() tacita, comunque, deve risultare da un comportamento manifesto ed inequivocabile.