Specificazione

Specificazione (d. civ.)
Modo di acquisto a titolo originario della proprietà.
La (—) si ha quando si crea, mediante il lavoro, una nuova cosa con materia appartenente ad altri (es.: con legno altrui ci si costruisce una barca). In tal caso il codice vigente (a differenza del precedente, che invece dava prevalenza alla proprietà) dà valore all'elemento del lavoro: il fondamento dell'acquisto della proprietà è dato dal lavoro umano. Pertanto, la proprietà della cosa così ottenuta:
— spetta, di regola, a colui che ha compiuto il lavoro (cd. specificatore), previo pagamento del valore della materia;
— spetta, invece, al proprietario della materia se il valore di essa è di molto superiore al valore della mano d'opera (previo pagamento del prezzo di quest'ultima).
() nelle obbligazioni generiche
È l'atto al quale consegue il trasferimento del diritto di proprietà nella alienazione di cose generiche [Beni]. Con la (—) (o individuazione), in particolare, si identificano i beni che costituiscono oggetto del trasferimento; essa si realizza d'accordo tra le parti o nei modi da esse stabiliti. Trattandosi di cose che devono essere trasportate da un luogo all'altro, l'individuazione può avvenire anche a mezzo della consegna al vettore o allo spedizioniere.
Prima della (—), l'alienazione di cose generiche ha solo effetti obbligatori, e l'effetto traslativo è rimandato alla (—) che costituisce, così, un atto dovuto dell'alienante.
Si discute sulla natura giuridica della (—): alcuni autori ritengono che si tratti di un vero e proprio negozio, mentre altri parlano di mero atto giuridico.