Riconoscimento

Riconoscimento
() del figlio naturale (d. civ.)
Libera dichiarazione del genitore o dei genitori congiuntamente, a seguito della quale il figlio naturale acquista, a determinati effetti, uno status analogo a quello di figlio legittimo (artt. 250 ss. c.c.).
Se il figlio ha compiuto i sedici anni, il (—) non produce effetti se non con l'assenso del figlio stesso.
Il (—) che non ha compiuto i sedici anni non può avvenire senza il consenso dell'altro genitore che abbia già effettuato il riconoscimento.
Il consenso del genitore può, se mancante, essere surrogato da una pronuncia dell'autorità giudiziaria (art. 250, co. 4, c.c.).
A seguito del riconoscimento il figlio naturale acquista nei confronti del genitore gli stessi diritti e doveri del figlio legittimo, salva la possibilità, in sede di successione legittima, di subire l'esercizio del diritto di commutazione da parte dei figli legittimi.
() delle persone giuridiche (d. civ.)
Ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 10-2-2000, n. 361, le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato acquistano la personalità giuridica con l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche istituito presso le Prefetture (Uffici territoriali del Governo).
Per le persone giuridiche che operano nelle materie attribuite alla competenza delle Regioni, la personalità si acquista con l'iscrizione nell'apposito Registro istituito presso la Regione stessa.
Le società commerciali, invece, acquistano la personalità giuridica con l'iscrizione nel registro delle imprese (art. 2331 c.c.), da cui scaturisce, ope legis, la personalità, senza necessità di ulteriori controlli.
Una forma particolare di riconoscimento (per registrazione) è prevista dall'art. 39 della Costituzione (al quale non è stata data ancora attuazione) per i sindacati, alla sola condizione che i loro statuti garantiscano un ordinamento interno a base democratica. Attualmente i sindacati sono associazioni di fatto.
() delle sentenze civili straniere (d. proc. civ.)
La L. 218/95 prevede l'automatico ingresso e riconoscimento delle sentenze straniere nel nostro ordinamento, purché siano presenti i requisiti previsti dall'art. 64 L. 218/95.
Il procedimento di delibazione (procedimento giurisdizionale che consentiva ad un soggetto di far valere in Italia una sentenza straniera, attribuendo alla medesima tutti gli effetti ad essa ricollegabili) è necessario (ex art. 67 L. 218/95) quando si tratti di un provvedimento che la controparte abbia contestato o non abbia spontaneamente eseguito o in base al quale debba essere iniziata l'esecuzione forzata.
() delle sentenze penali straniere (d. proc. pen.)
Il (—) può avvenire per taluni effetti penali (recidiva, pene accessorie, misure di sicurezza, delinquenza abituale, professionale o per tendenza), per l'esecuzione della pena principale (detentiva o pecuniaria) o anche soltanto agli effetti civili (risarcimento del danno).
La legittimazione a promuovere il riconoscimento spetta, ai fini penali, al P.G. presso la Corte d'appello e, ai fini civili, al privato interessato.
La competenza a decidere spetta alla detta Corte, secondo la generale tendenza del legislatore in materia internazionale.
() di scrittura privata (d. proc. civ.)
() in ambito internazionale (d. internaz.)
È un atto diplomatico attraverso il quale uno Stato dichiara di riconoscere come legittima una situazione creatasi in un altro Stato. Detta situazione può avere ad oggetto la costituzione di un nuovo Stato o di un nuovo regime politico (in seguito a rivoluzione), o un'annessione territoriale.