Registro
Registro
() delle notizie di reato (d. proc. pen.)
Registro in cui il P.M. iscrive ogni notizia di reato che gli perviene o che ha acquisito di propria iniziativa.
L'iscrizione viene fatta segnando il nome della persona a cui viene attribuito il reato.
Le notizie contenute in tale registro possono essere comunicate alla persona iscritta, alla persona offesa e ai rispettivi difensori che ne facciano richiesta. Tale comunicazione risulta esclusa per i reati pi ù gravi previsti dall'art. 407 c.p.p., nonch é nell'ipotesi in cui sussistono specifiche esigenze attinenti alle attivit à d'indagine.
() delle persone giuridiche (d. civ.)
Mezzo con il quale si attua la pubblicit à delle persone giuridiche.
Il () è istituito presso ogni Prefettura (ora Ufficio territoriale del Governo) ed in esso vengono annotate le domande di riconoscimento delle associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato. La domanda di riconoscimento deve essere presentata dal fondatore ovvero dai soggetti che hanno la rappresentanza dell'ente, previa esibizione dell'atto costitutivo e dello statuto; in caso di fondazioni istituite per testamento, il riconoscimento pu ò essere concesso d'ufficio dal Prefetto.
L'iscrizione nel (), e il connesso riconoscimento, viene concessa previo accertamento della possibilit à e liceit à dello scopo dell'ente e del possesso di un adeguato patrimonio.
Nel registro devono essere iscritte, previa domanda, anche le modifiche dello statuto e dell'atto costitutivo: in mancanza, queste non possono essere opposte ai terzi, a meno che si provi che questi ne erano a conoscenza.
Compete, inoltre alla Prefettura, l'accertamento della estinzione degli enti iscritti nel ().
Per le persone giuridiche private che operano nelle materie attribuite alla competenza delle Regioni, l'iscrizione ed il conseguente riconoscimento, avvengono previa iscrizione dell'ente nel () istituito presso la regione.
() dello stato civile (d. civ.; d. amm.)
I () sono quattro: di cittadinanza, di nascita, di morte e di matrimonio; essi sono pubblici, pertanto ciascuno pu ò domandarne estratti e certificati.
La loro disciplina è stata modificata dal D.P.R. 396/2000.
() delle successioni (d. civ.)
Il () è tenuto presso la cancelleria di ogni Tribunale a cura del cancelliere stesso. In esso sono inseriti gli estremi degli atti e delle dichiarazioni indicati dalla legge e conseguenziali all'apertura della successione, quali ad esempio le dichiarazioni di accettazione dell'eredit à con beneficio d'inventario, le dichiarazioni di rinuncia all'eredit à, la nomina del curatore dell'eredit à giacente etc.
() immobiliare (d. amm.)
Registri tenuti e aggiornati dalle Conservatorie dei (), attraverso i quali vengono seguite le successive vicende della propriet à immobiliare. Tali uffici sono istituiti nei capoluoghi di Provincia o nelle localit à sede di Tribunale: hanno perci ò la medesima competenza territoriale (circoscrizionale) del citato ufficio giudiziario.
() delle imprese (d. comm.)
Pubblico registro tenuto dalle Camere di commercio in cui vengono iscritti i principali eventi connessi alla vita di un'impresa, individuale e collettiva. Il suo scopo è quello di assicurare la pubblicit à legale alle imprese e soprattutto a quelle collettive: per le societ à di capitali l'iscrizione nel registro delle imprese costituisce presupposto per la stessa costituzione della societ à (pubblicit à costitutiva).
Per gli altri atti soggetti ad iscrizione questa ha normalmente funzione di pubblicit à dichiarativa, rendendo opponibile l'atto ai terzi.