Registro

Registro
() delle notizie di reato (d. proc. pen.)
Registro in cui il P.M. iscrive ogni notizia di reato che gli perviene o che ha acquisito di propria iniziativa.
L'iscrizione viene fatta segnando il nome della persona a cui viene attribuito il reato.
Le notizie contenute in tale registro possono essere comunicate alla persona iscritta, alla persona offesa e ai rispettivi difensori che ne facciano richiesta. Tale comunicazione risulta esclusa per i reati più gravi previsti dall'art. 407 c.p.p., nonché nell'ipotesi in cui sussistono specifiche esigenze attinenti alle attività d'indagine.
() delle persone giuridiche (d. civ.)
Mezzo con il quale si attua la pubblicità delle persone giuridiche.
Il (—) è istituito presso ogni Prefettura (ora Ufficio territoriale del Governo) ed in esso vengono annotate le domande di riconoscimento delle associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato. La domanda di riconoscimento deve essere presentata dal fondatore ovvero dai soggetti che hanno la rappresentanza dell'ente, previa esibizione dell'atto costitutivo e dello statuto; in caso di fondazioni istituite per testamento, il riconoscimento può essere concesso d'ufficio dal Prefetto.
L'iscrizione nel (—), e il connesso riconoscimento, viene concessa previo accertamento della possibilità e liceità dello scopo dell'ente e del possesso di un adeguato patrimonio.
Nel registro devono essere iscritte, previa domanda, anche le modifiche dello statuto e dell'atto costitutivo: in mancanza, queste non possono essere opposte ai terzi, a meno che si provi che questi ne erano a conoscenza.
Compete, inoltre alla Prefettura, l'accertamento della estinzione degli enti iscritti nel (—).
Per le persone giuridiche private che operano nelle materie attribuite alla competenza delle Regioni, l'iscrizione ed il conseguente riconoscimento, avvengono previa iscrizione dell'ente nel (—) istituito presso la regione.
() dello stato civile (d. civ.; d. amm.)
È ogni registro nel quale sono documentate le più importanti vicende della persona fisica; sono tenuti presso ogni ufficio comunale e realizzano una funzione di pubblicità-notizia.
I (—) sono quattro: di cittadinanza, di nascita, di morte e di matrimonio; essi sono pubblici, pertanto ciascuno può domandarne estratti e certificati.
La loro disciplina è stata modificata dal D.P.R. 396/2000.
() delle successioni (d. civ.)
Il (—) è tenuto presso la cancelleria di ogni Tribunale a cura del cancelliere stesso. In esso sono inseriti gli estremi degli atti e delle dichiarazioni indicati dalla legge e conseguenziali all'apertura della successione, quali ad esempio le dichiarazioni di accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario, le dichiarazioni di rinuncia all'eredità, la nomina del curatore dell'eredità giacente etc.
() immobiliare (d. amm.)
Registri tenuti e aggiornati dalle Conservatorie dei (—), attraverso i quali vengono seguite le successive vicende della proprietà immobiliare. Tali uffici sono istituiti nei capoluoghi di Provincia o nelle località sede di Tribunale: hanno perciò la medesima competenza territoriale (circoscrizionale) del citato ufficio giudiziario.
() delle imprese (d. comm.)
Pubblico registro tenuto dalle Camere di commercio in cui vengono iscritti i principali eventi connessi alla vita di un'impresa, individuale e collettiva. Il suo scopo è quello di assicurare la pubblicità legale alle imprese e soprattutto a quelle collettive: per le società di capitali l'iscrizione nel registro delle imprese costituisce presupposto per la stessa costituzione della società (pubblicità costitutiva).
Per gli altri atti soggetti ad iscrizione questa ha normalmente funzione di pubblicità dichiarativa, rendendo opponibile l'atto ai terzi.