Raggruppamento temporaneo d’imprese

Raggruppamento temporaneo d'imprese (d. comm.)
L'ordinamento comunitario è ispirato al principio essenziale della libera concorrenza, sancito espressamente dagli artt. 81 e 82 del Trattato CE. Ne costituiscono applicazione, nello specifico settore delle gare per l'affidamento degli appalti di lavori e servizi pubblici, il principio di massima partecipazione possibile, di non discriminazione tra imprese, di proporzionalità ed adeguatezza nella determinazione dei requisiti di ammissione.
In quest'ottica, detto ordinamento manifesta quindi uno spiccato apprezzamento per i (—) (o associazioni temporanee di imprese: A.T.I.), costituiti per ottenere l'affidamento di contratti e di servizi pubblici. Tali aggregazioni svolgono, infatti, sul piano economico, una funzione antimonopolistica, consentendo un ampliamento della dinamica concorrenziale e favorendo l'ingresso sul mercato di imprese di minori dimensioni, o specializzate in particolari settori produttivi e tecnologici, fisiologicamente selezionate attraverso il confronto negoziale tra i prezzi offerti.
Per realizzare adeguatamente gli scopi perseguiti, la normativa comunitaria impone di assoggettare le A.T.I. a un trattamento tendenzialmente uguale a quello previsto, in generale, per gli altri soggetti ammessi alle gare, definendo omogenei requisiti soggettivi di partecipazione.