Raggruppamento temporaneo d’imprese
Raggruppamento temporaneo d'imprese (d. comm.)
L'ordinamento comunitario è ispirato al principio essenziale della libera concorrenza, sancito espressamente dagli artt. 81 e 82 del Trattato CE. Ne costituiscono applicazione, nello specifico settore delle gare per l'affidamento degli appalti di lavori e servizi pubblici, il principio di massima partecipazione possibile, di non discriminazione tra imprese, di proporzionalit à ed adeguatezza nella determinazione dei requisiti di ammissione.
In quest'ottica, detto ordinamento manifesta quindi uno spiccato apprezzamento per i () (o associazioni temporanee di imprese: A.T.I.), costituiti per ottenere l'affidamento di contratti e di servizi pubblici. Tali aggregazioni svolgono, infatti, sul piano economico, una funzione antimonopolistica, consentendo un ampliamento della dinamica concorrenziale e favorendo l'ingresso sul mercato di imprese di minori dimensioni, o specializzate in particolari settori produttivi e tecnologici, fisiologicamente selezionate attraverso il confronto negoziale tra i prezzi offerti.
Per realizzare adeguatamente gli scopi perseguiti, la normativa comunitaria impone di assoggettare le A.T.I. a un trattamento tendenzialmente uguale a quello previsto, in generale, per gli altri soggetti ammessi alle gare, definendo omogenei requisiti soggettivi di partecipazione.