Formazioni sociali

Formazioni sociali (d. cost.)
Ai sensi dell'art. 2 Cost. i diritti inviolabili sono riconosciuti all'uomo sia come singolo sia nelle (—) ove si svolge la sua personalità.
Si tratta di quelle formazioni spontanee che sono tipiche del raggrupparsi dei singoli in seno allo Stato: famiglia, associazioni, partiti, sindacati e tutte le comunità intermedie sulle quali poggia la vita associata.
Il significato del disposto costituzionale deve essere colto su due piani:
— da un lato, garantisce i diritti del singolo non solo verso lo Stato, ma anche all'interno di queste associazioni;
— dall'altro, tende a salvaguardare i diritti delle comunità intermedie verso lo Stato, assicurando anche ad esse una sfera di autonomia costituzionalmente garantita.