 
                Formazioni sociali
Formazioni sociali (d. cost.)
Ai sensi dell'art. 2 Cost. i diritti 
Si tratta di quelle formazioni spontanee che sono tipiche del raggrupparsi dei singoli in seno allo Stato: famiglia, associazioni, partiti, sindacati e tutte le comunit
Il significato del disposto costituzionale deve essere colto su due piani:
 da un lato, garantisce i diritti del singolo non solo verso lo Stato, ma anche all'interno di queste associazioni;
 dall'altro, tende a salvaguardare i diritti delle comunit





 
                 
                 
                