Joint-venture
Joint-venture [associazione temporanea di imprese] (d. comm.)
Istituto diffuso nell'esperienza anglosassone, consistente nel contratto con cui due o pi ù imprese si collegano per il compimento di un'opera o la realizzazione di un investimento. Le imprese, pur conservando ciascuna la propria individualit à, mettono in comune le proprie conoscenze tecniche e la propria capacit à operativa, assumono obblighi e responsabilit à ripartiti pro quota suddividendo, in tal modo, il rischio dell'attivit à intrapresa.
Le imprese collegate presentano dunque una offerta congiunta e si obbligano congiuntamente a realizzare l'opera, pur affidando ad una di esse (impresa capogruppo) i compiti di coordinamento e di relazione con il committente; pur tuttavia ogni impresa risponder à personalmente del proprio operato nei confronti del committente per i compiti personalmente assunti.
Nel nostro ordinamento non si rinviene una disciplina organica ed unitaria del fenomeno [Raggruppamento temporaneo d'imprese]; la nostra legislazione infatti si limita a regolare solo alcune forme tipiche di cooperazione temporanea, in determinati settori di attivit à. In particolare:
gli accordi di cooperazione internazionale per la produzione di opere cinematografiche;
la contitolarit à di concessioni per la ricerca e lo sfruttamento di giacimenti di idrocarburi;
le associazioni temporanee di imprese per la partecipazione agli appalti di opere pubbliche e di forniture pubbliche.