Soggetto

Soggetto
() attivo e soggetto passivo del reato (d. pen.)
Si definisce soggetto attivo di un reato colui che pone in essere una condotta conforme a una fattispecie astratta di reato. Può trattarsi esclusivamente di una persona, a prescindere, da età, sesso, razza etc. mentre è da escludersi qualunque responsabilità penale a carico di animali (di eventuali condotte lesive rispondono, sussistendone le condizioni, i proprietari) o persone giuridiche (sulla base del brocardo latino societas delinquere non potest, pur se, in tal caso vi sono soggetti che rivestono particolari ruoli nell'ambito delle società, pienamente responsabili per talune specifiche fattispecie). Sulla base del soggetto attivo i reati possono distinguersi in comuni e propri, secondo che siano realizzabili da qualunque soggetto attivo o solo da coloro che rivestano particolari qualifiche. È invece soggetto passivo del reato il titolare del bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice. Di regola coincide con il danneggiato dal reato, qual è chi subisce un danno patrimoniale o non patrimoniale dal reato, ed è dunque legittimato a costituirsi parte civile nel processo penale, ma non sempre ciò accade: es., nell'omicidio, dove la vittima è il soggetto passivo, mentre i familiari sono i danneggiati.
Si segnala che con il D.Lgs. 231/2001 è stata introdotta nell'ordinamento la c.d. responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, per alcuni specifici reati commessi dai loro organi o sottoposti. Si tratta di una nuova forma di responsabilità che una certa dottrina non ha mancato di definire di tipo panpenalistico. È una responsabilità agganciata alla commissione di un fatto di reato, viene accertata nel procedimento penale, non dipende dalla punibilità dell'autore materiale del fatto ed è, per tal ragione, diversa dall'obbligo di garanzia, quale forma di responsabilità di tipo civile e sussidiario già prevista dall'art. 197 c.p.
() di diritto (teoria gen.)
Con tale termine si fa riferimento a tutti i centri di imputazione giuridica, cioè a tutti gli organismi che hanno la capacità di essere titolari di situazioni giuridiche soggettive.
Si distingue tra (—):
— attivo, che è colui a cui l'ordinamento attribuisce posizioni giuridiche di vantaggio (diritti, potestà);
— passivo, che è il titolare di una posizione giuridica passiva (dovere, soggezione).
Nel nostro ordinamento, soggetti dell'attività giuridica sono:
— gli enti di fatto [Associazione].
() processuale (o parte) (d. proc. gen.)
I (—) o parti sono coloro che, nel processo civile, in nome proprio agisccono (proponendo la domanda, cd. soggetto attivo o attore) o contraddicono (cioè coloro contro i quali la domanda è proposta, cd. soggetto passivo o convenuto), o nel cui nome si agisce o si contraddice. In generale, quindi, si può dire che (—) nel processo civile è colui che compie gli atti processuali o ne subisce gli effetti, ed è perciò destinatario dei provvedimenti del giudice.
Nel processo penale, i (—) sono i soggetti attivi e passivi dell'azione penale e civile su cui è destinata ad incidere la decisione del giudice. Relativamente all'azione penale, parti essenziali sono il P.M. [Pubblico (Ministero)] e l'imputato; parte eventuale è il civilmente obbligato per la pena pecuniaria.
Per l'azione civile le parti sono la parte civile e il responsabile civile]; si tratta di parti eventuali poiché eventuale è in sede penale l'esercizio dell'azione civile.