Stupefacenti

Stupefacenti [produzione, traffico e detenzione illecita] (d. pen.)
L'art. 73 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo Unico sugli stupefacenti) prevede che chiunque, senza l'autorizzazione prevista dalle legge, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope, è punito con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da euro 26.000 a euro 260.000.
Con le medesime pene è punito chiunque, senza l'autorizzazione, importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detiene:
a) sostanze stupefacenti o psicotrope che per quantità, in particolare se superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute, ovvero per modalità di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato, ovvero per altre circostanze dell'azione, appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale;
b) medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope che eccedono il quantitativo prescritto. In questa ultima ipotesi, le pene suddette sono diminuite da un terzo alla metà.
Inoltre, è punito chiunque, essendo munito dell'autorizzazione, illecitamente cede, mette o procura che altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni indicate nelle apposite tabelle.
Quando, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, i fatti sono di lieve entità, si applicano le pene della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 3.000 a euro 26.000.
Se il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro, la pena è aumentata.