Privatizzazione

Privatizzazione (d. pubbl. ec.)
Accanto ai tradizionali strumenti di politica economica (controllo dei prezzi, controllo della moneta, politica fiscale etc.), lo Stato ha operato attraverso l'acquisizione e la gestione di imprese (imprese pubbliche, nelle due forme degli enti pubblici economici e delle aziende autonome) o di quote societarie (cd. partecipazioni statali nell'ambito del sistema controllato dagli enti di gestione (I.R.I., E.N.I., E.F.I.M.).
Più esattamente, nel linguaggio tecnico-giuridico, al termine privatizzazione vengono attribuite due diverse accezioni:
1) (—) formale: indica il cambiamento della struttura organizzativa di un ente da pubblicistica (azienda autonoma, ente pubblico economico, ente gestore di partecipazioni statali) in privatistica (società per azioni), pur restando sotto il controllo della mano pubblica, dal momento che lo Stato rimane proprietario della totalità delle azioni oppure del pacchetto di maggioranza; è ciò che è avvenuto, ad esempio, col l'ex Azienda autonoma delle FF.SS., poi Ente Ferrovie dello Stato ed oggi Ferrovie dello Stato S.p.A.; vengono fatte rientrare — anche se non del tutto propriamente — nella categoria delle (—) in senso formale anche le trasformazioni di enti in aziende dal regime giuridico non privatistico, ma comunque meno soggetto al controllo politico rispetto al precedente, come nel caso della RAI o delle ex aziende municipalizzate, ora aziende speciali, dotate di un maggior grado di autonomia;
2) (—) sostanziale: indica il vero e proprio trasferimento di quote di società o di interi pacchetti azionari dallo Stato a soggetti privati; è ciò che è avvenuto, ad esempio, con la cessione dell'Alfa Romeo al gruppo F.I.A.T. negli anni '80.
Una decisiva accelerazione al processo di privatizzazione è stata impressa dalla L. 481/95, che ha istituito le authorities per i servizi pubblici. In seguito è stata emanata in materia la L. 273/2002, recante misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza. Peraltro, i benefici e le agevolazioni da questa previsti non possono, ex D.L. 35/2005 (cd. decreto competitività), conv. in L. 80/2005, essere applicati ai progetti delle imprese che, investendo all'estero, non prevedono di mantenere sul territorio nazionale le attività di ricerca, sviluppo, direzione commerciale, nonché una parte sostanziale delle attività produttive.