Associazione in partecipazione
Associazione in partecipazione (d. civ.)
L'associato, salvo patto contrario, partecipa alle perdite nella stessa misura in cui partecipa agli utili: sullo stesso, comunque, non possono gravare perdite in misura superiore al suo apporto.
Il contratto è consensuale, non formale, oneroso e pu ò anche essere a tempo indeterminato. L'associato non diviene socio dell'associante ma resta suo creditore, n é tra i due si instaura un rapporto di lavoro subordinato, sia perch é manca il vincolo di dipendenza, sia perch é all'associato pu ò essere attribuito solo un diritto di controllo sulla gestione e spetta in ogni caso il diritto al rendiconto.