Petizione
Petizione (d. cost.)
Atto con il quale i cittadini portano a conoscenza delle Camere situazioni ed esigenze particolari, affinch é le Camere stesse vi provvedano attraverso lo strumento legislativo.
La (), accanto al diritto d'iniziativa legislativa e al referendum, rientra tra gli istituti di democrazia diretta. La (), sia essa esercitata dal singolo o da una pluralit à di individui, deve rappresentare un interesse pubblico e, pertanto, non è ammissibile per rivendicare diritti soggettivi o interessi legittimi che invece sono tutelati dall'autorit à giudiziaria ordinaria o amministrativa [Giudice (amministrativo); (Giudici ordinari)].
() dell'eredit à [azione di] (d. civ.; d. proc. civ.)
Essa è imprescrittibile, perch é è posta a tutela della qualit à di erede che è imprescrittibile.
Sono presupposti della ():
l'accettazione dell'eredit à;
il possesso da parte di un terzo di beni ereditari.