Socio

Socio (d. comm.)
È un membro della società; può entrare a farne parte al momento della stipula del contratto sociale o in un momento successivo.
Il (—) ha un complesso di diritti ed obblighi derivanti dal contratto sociale che variano a seconda della società di cui fa parte.
Alcune situazioni giuridiche attive e passive sono, però, in titolarità al (—) di qualsiasi società, quali, ad esempio, il diritto agli utili sociali, il diritto ad una quota di liquidazione al momento dello scioglimento della società, l'obbligo di eseguire i conferimenti cui ci si è impegnati al momento dell'ingresso in società, l'obbligo di sopportare le perdite sociali.
() accomandante
Nelle società in accomandita semplice o per azioni è il (—) che, conferendo soltanto dei beni e non partecipando alla gestione sociale, assume responsabilità verso terzi limitatamente alla quota di capitale sottoscritta.
() accomandatario
Nelle società in accomandita semplice o per azioni è il (—) che, partecipando alla gestione e alla direzione della società, assume per le obbligazioni sociali una responsabilità illimitata e risponde anche con il proprio patrimonio personale, sia pure in via sussidiaria.
() fondatore
È colui che ha partecipato alla costituzione della società.
() promotore
È colui che ha predisposto il programma sulla base del quale è costituita la società a mezzo di pubblica sottoscrizione.
() occulto
È il (—) che non appare tale ai terzi [Società (occulta)].
() d'opera
È il (—) che nelle società di persone ha conferito la sua opera.
() unico
È possibile che una società originariamente pluripersonale si trasformi in unipersonale, a seguito del venir meno della pluralità dei soci, con riunione delle quote sociali in un'unica mano.
Ciò è vero per la società a responsabilità limitata e per le società per azioni. Negli altri casi, invece, la pluralità dei soci è condizione essenziale per l'esistenza stessa della società.
Pertanto, se durante la vita della società viene meno la pluralità dei soci, si distingue:
— nel caso di società di persone, la società si scioglie se entro sei mesi non è ricostituita la pluralità dei soci. La società in accomandita semplice si scioglie anche se vengono meno solo i soci accomandanti o accomandatari, sempre che entro sei mesi non siano ricostituite le due categorie di soci;
— nel caso di società di capitali è possibile la continuazione senza limiti di tempo della società. Unica conseguenza è che il (—) assume, over ricorrano i presupposti indicati dalla legge, la responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali contratte nel periodo in cui la società è unipersonale. La società in accomandita per azioni si scioglie per il venir meno solo dei soci accomandatari. La costituzione di una società unipersonale è possibile solo con riguardo alle società a responsabilità limitata ed alle società per azioni [Società (unipersonali)].
() volontario
Nell'ambito delle cooperative sociali [Società (cooperativa)], è quel socio che presta la sua attività gratuitamente, senza percepire alcun compenso in danaro e senza godere, neanche indirettamente, dei servizi erogati dalla cooperativa. Questi vantaggi, infatti, mal si concilierebbero con la tipica gratuità del servizio volontario. Il (—) resta, invece, titolare di tutti i diritti amministrativi.
Alla società, peraltro, è consentito di avvalersi delle sue prestazioni in misura soltanto complementare rispetto ai parametri di impiego di opera professionale stabiliti dalle disposizioni vigenti. In nessun caso, perciò, le prestazioni volontarie possono sostituirsi in toto a quelle degli operatori professionali e ciò all'evidente fine di prevenire una possibile utilizzazione di lavoratori senza retribuzione, che, oltre ad operare come fattore distorsivo della concorrenza, permetterebbe alle cooperative di lucrare indebitamente.