
Socio
Socio (d. comm.)
Il () ha un complesso di diritti ed obblighi derivanti dal contratto sociale che variano a seconda della societ à di cui fa parte.
Alcune situazioni giuridiche attive e passive sono, per ò, in titolarit à al () di qualsiasi societ à, quali, ad esempio, il diritto agli utili sociali, il diritto ad una quota di liquidazione al momento dello scioglimento della societ à, l'obbligo di eseguire i conferimenti cui ci si è impegnati al momento dell'ingresso in societ à, l'obbligo di sopportare le perdite sociali.
() accomandante
Nelle societ à in accomandita semplice o per azioni è il () che, conferendo soltanto dei beni e non partecipando alla gestione sociale, assume responsabilit à verso terzi limitatamente alla quota di capitale sottoscritta.
() accomandatario
Nelle societ à in accomandita semplice o per azioni è il () che, partecipando alla gestione e alla direzione della societ à, assume per le obbligazioni sociali una responsabilit à illimitata e risponde anche con il proprio patrimonio personale, sia pure in via sussidiaria.
() fondatore
() promotore
() occulto
() d'opera
() unico
Ci ò è vero per la societ à a responsabilit à limitata e per le societ à per azioni. Negli altri casi, invece, la pluralit à dei soci è condizione essenziale per l'esistenza stessa della societ à.
Pertanto, se durante la vita della societ à viene meno la pluralit à dei soci, si distingue:
nel caso di societ à di persone, la societ à si scioglie se entro sei mesi non è ricostituita la pluralit à dei soci. La societ à in accomandita semplice si scioglie anche se vengono meno solo i soci accomandanti o accomandatari, sempre che entro sei mesi non siano ricostituite le due categorie di soci;
nel caso di societ à di capitali è possibile la continuazione senza limiti di tempo della societ à. Unica conseguenza è che il () assume, over ricorrano i presupposti indicati dalla legge, la responsabilit à illimitata per le obbligazioni sociali contratte nel periodo in cui la societ à è unipersonale. La societ à in accomandita per azioni si scioglie per il venir meno solo dei soci accomandatari. La costituzione di una societ à unipersonale è possibile solo con riguardo alle societ à a responsabilit à limitata ed alle societ à per azioni [Societ à (unipersonali)].
() volontario
Nell'ambito delle cooperative sociali [Societ à (cooperativa)], è quel socio che presta la sua attivit à gratuitamente, senza percepire alcun compenso in danaro e senza godere, neanche indirettamente, dei servizi erogati dalla cooperativa. Questi vantaggi, infatti, mal si concilierebbero con la tipica gratuit à del servizio volontario. Il () resta, invece, titolare di tutti i diritti amministrativi.
Alla societ à, peraltro, è consentito di avvalersi delle sue prestazioni in misura soltanto complementare rispetto ai parametri di impiego di opera professionale stabiliti dalle disposizioni vigenti. In nessun caso, perci ò, le prestazioni volontarie possono sostituirsi in toto a quelle degli operatori professionali e ci ò all'evidente fine di prevenire una possibile utilizzazione di lavoratori senza retribuzione, che, oltre ad operare come fattore distorsivo della concorrenza, permetterebbe alle cooperative di lucrare indebitamente.