Prestazione
Prestazione (d. civ.)
Rappresenta il contenuto della obbligazione, ossia il comportamento cui è tenuto il debitore.
Essa pu ò consistere in un comportamento di contenuto positivo (dare o fare) o negativo (non fare). A tali categorie, secondo alcuni autori, dovrebbe aggiungersi quella di praestare, ossia di fornire una garanzia. Si deve distinguere l'oggetto dell'obbligazione, e cio è la (), dall'oggetto della (), che è il bene dedotto nel rapporto. Alcuni autori, tuttavia, considerano tale bene quale oggetto dell'obbligazione.
Ai sensi dell'art. 1174 c.c., la () deve essere suscettibile di valutazione economica e deve corrispondere a un interesse, anche non patrimoniale, del creditore.
Inoltre, la () deve essere possibile, lecita, determinata o determinabile ex art. 1346 c.c. [Obbligazione; Adempimento; Datio in solutum].
() coordinata e continuativa (d. lav.)
La () caratterizza, oltre che il rapporto di lavoro subordinato, anche quei rapporti di lavoro che, pur non svolgendosi in regime di subordinazione ma di autonomia, incardinano la competenza del giudice del lavoro per le relative controversie, in quanto rapporti cd. parasubordinati (art. 409, co. 3, c.p.c.) [Collaborazione coordinata e continuativa; Lavoro (a progetto); Parasubordinazione].
Caratteri della () sono:
la personalit à della prestazione;
la collaborazione, intesa come attivit à finalizzata al raggiungimento di scopi determinati da altri;
il coordinamento della prestazione con le finalit à dell'altra parte;
la continuativit à e non mera occasionalit à.
Occorre sottolineare che il D.Lgs. 276/2003 ha cercato di arginare il fenomeno delle finte (), introducendo il contratto di lavoro a progetto, la cui stipulazione è divenuta imprescindibile per la realizzazione di un autentico rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.
() di lavoro (d. lav.)
La (), oggetto del contratto di lavoro, pu ò avere il contenuto pi ù diverso ma deve essere sempre correlata alle mansioni per lo svolgimento delle quali il prestatore è stato assunto e per la cui determinazione è decisiva la qualifica.
La () deve essere:
lecita, non contraria, cio è, a norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume. È illecita, ad esempio, l'attivit à di lavoro pericolosa ed insalubre;
possibile. L'impossibilit à pu ò essere di fatto o giuridica; se l'impossibilit à è originaria, il contratto è nullo per difetto di un elemento essenziale, se è sopravvenuta, pu ò dar luogo a risoluzione del contratto (art. 1463 c.c.);
determinata o determinabile. Di regola il contenuto della () è specificato nella lettera di assunzione, ove sono indicate in particolare le mansioni da svolgere da parte del prestatore. Le mansioni indicate all'atto dell'assunzione pongono dei limiti allo jus variandi del datore.