Pagamento
Pagamento (d. civ.)
Indica l'atto col quale si adempie una obbligazione pecuniaria.
() con surrogazione
[Surrogazione].
() dei debiti ereditari
Spetta ai coeredi in proporzione alle loro quote ereditarie, salvo che il testatore abbia altrimenti disposto (art. 752 c.c.). Dal () dei debiti ereditari sono esentati i legatari [Legato] (art. 756 c.c.).
() dell'incapace
Chi si trova in stato di incapacit à (anche naturale, secondo l'opinione dominante) pu ò egualmente adempiere una propria obbligazione: ci ò in quanto l'adempimento, pur essendo un atto giuridico, non è un negozio e quindi non presuppone la capacit à di intendere e volere.
Il debitore incapace pu ò, tuttavia, risultare danneggiato da una prestazione eseguita con modalit à o contenuti diversi da quelli previsti (es.: il debitore, tenuto a consegnare beni di qualit à media, consegna beni di qualit à superiore, pi ù costosi); in tal caso si torna ad applicare il principio generale che salvaguardia l'incapace contro gli atti pregiudizievoli.
() dell'indebito
() eseguito con cose altrui
() in moneta estera
Al debitore è concesso di pagare in moneta legale al corso del cambio nel giorno della scadenza e nel luogo del ().