Pagamento

Pagamento (d. civ.)
Indica l'atto col quale si adempie una obbligazione pecuniaria.
() con surrogazione
() dei debiti ereditari
Spetta ai coeredi in proporzione alle loro quote ereditarie, salvo che il testatore abbia altrimenti disposto (art. 752 c.c.). Dal (—) dei debiti ereditari sono esentati i legatari [Legato] (art. 756 c.c.).
() dell'incapace
Chi si trova in stato di incapacità (anche naturale, secondo l'opinione dominante) può egualmente adempiere una propria obbligazione: ciò in quanto l'adempimento, pur essendo un atto giuridico, non è un negozio e quindi non presuppone la capacità di intendere e volere.
Il debitore incapace può, tuttavia, risultare danneggiato da una prestazione eseguita con modalità o contenuti diversi da quelli previsti (es.: il debitore, tenuto a consegnare beni di qualità media, consegna beni di qualità superiore, più costosi); in tal caso si torna ad applicare il principio generale che salvaguardia l'incapace contro gli atti pregiudizievoli.
() dell'indebito
() eseguito con cose altrui
È quello che il debitore effettua con cose di cui non può disporre perché appartenenti ad un altro soggetto. La legge, al riguardo, preclude al debitore la possibilità di impugnare il (—), salvo che offra di eseguire la prestazione con cose di cui abbia il potere di disposizione. Il creditore che abbia ricevuto il (—) in buona fede, cioè ignorando l'altruità della cosa, può, invece, impugnarlo, anche per prevenire iniziative giudiziali da parte del terzo proprietario, restituendo la cosa al debitore, salvo il diritto al risarcimento del danno.
() in moneta estera
Al debitore è concesso di pagare in moneta legale al corso del cambio nel giorno della scadenza e nel luogo del (—).