Servitù prediale

Servitù prediale (d. civ.)
 
Diritto reale di godimento consistente nel peso imposto su di un fondo (servente) per l'utilità di un altro fondo (dominante) appartenente ad un diverso proprietario.
Il rapporto tra i fondi si traduce in una situazione di vantaggio per il proprietario del fondo dominante ed in una di svantaggio, con correlativa restrizione delle facoltà di godimento, per il proprietario del fondo servente.
Le (—) presentano i seguenti caratteri:
la predialità, nel senso che la (—) è posta a vantaggio del fondo (praedium) e non del proprietario, sicché questi riceve il vantaggio della servitù attraverso il suo bene;
l'ambulatorità attiva e passiva, nel senso che le (—) si trasferiscono congiuntamente al trasferimento del fondo dominante o servente cui accedono;
la (—) deve riguardare fondi appartenenti a diversi proprietari, per il principio nemini res sua servit;
la (—) non può consistere in un facere da parte del proprietario del fondo servente, ma solo in un suo non facere o pati in base al principio servitus in faciendo consistere nequit;
la vicinanza tra i fondi (praedia vicina esse debent) la quale, tuttavia, non va intesa in senso assoluto, ma solo in senso relativo, con la conseguenza che la materiale contiguità tra i fondi non necessariamente assurge a carattere essenziale della servitù (è il caso, ad esempio, della servitù di presa d'acqua o della servitù d'acquedotto);
l'indivisibilità (servitutes dividi non possunt): essendo una qualità del fondo, la (—) si estende ad ogni parte di esso (art. 1071 c.c.).
Le (—) si costituiscono:
per contratto, tra proprietario del fondo dominante e proprietario del fondo servente. Si tratta di un contratto formale, con effetti reali, normalmente oneroso;
per testamento;
per usucapione;
per destinazione del padre di famiglia.
Le (—) si estinguono per:
confusione, che consiste nella riunione nella stessa persona della proprietà del fondo dominante e del fondo servente: si applica, pertanto, il principio nemini res sua servit;
prescrizione estintiva ventennale (non uso);
scadenza del termine e verificarsi della condizione risolutiva previsti nel titolo;

abbandono del fondo servente a favore del titolare del fondo dominante (art. 1070 c.c.) da parte del proprietario che voglia così sottrarsi alle spese per la servitù, cui è tenuto in forza di legge o del titolo.

La classificazione delle servitù

Servitù apparenti

Sono le servitù che si manifestano con opere visibili e permanenti destinate al loro esercizio: tali sono ad esempio, la servitù di scolo, di stillicidio, di acquedotto, di passaggio, etc.

Servitù non apparenti

Sono le servitù per le quali non sono richieste tali opere, come la servitù di pascolo, quella di non edificare etc.

Servitù affermative

Sono le servitù per il cui esercizio è richiesto un comportamento attivo del proprietario del fondo dominante, che il proprietario del fondo servente deve sopportare (es.: passaggio).

A loro volta esse possono essere: 

  continue: sono quelle servitù affermative per il cui esercizio non è richiesto il fatto dell’uomo che è, invece necessario nella fase anteriore all’esercizio (es.: servitù di acquedotto, nella quale, una volta costruite le condotte, l’acqua profluisce senza necessità di ulteriore attività umana); 

  discontinue: sono, invece, quelle per il cui esercizio è richiesta l’attività dell’uomo (es.: la servitù di passaggio)

Servitù negative

Sono quelle che comportano soltanto un non facere a carico del proprietario del fondo servente (es.: servitù di non costruire oltre una certa altezza etc.)

Servitù volontarie

Sono quelle che si costituiscono per volontà dei privati

Servitù coattive

Sono quelle che si costituiscono per legge