Testimonianza

Testimonianza
() nel processo civile (d. proc. civ.)
Narrazione che un soggetto fa davanti al giudice, sotto giuramento, di fatti importanti per il giudizio in corso.
In genere la prova testimoniale è guardata con sfiducia dal legislatore, per cui la legge pone dei limiti. Essa, infatti, non è ammessa:
— per provare contratti il cui contenuto sia di valore superiore a due euro e cinquantotto centesimi, a meno che il giudice non la ritenga opportuna, tenuto conto della qualità delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza;
— per provare patti anteriori, contemporanei o successivi ad un accordo scritto; per i patti posteriori, però, la (—) può essere ammessa allorché dalla qualità delle parti, dalla natura del contratto e da ogni altra circostanza appaia verosimile che siano state fatte aggiunte o modificazioni verbali;
— per provare un contratto per cui è richiesta la forma scritta ad probationem o ad substantiam.
Si ricordi, tuttavia, che la prova per testimoni è ammessa in ogni caso se vi è un principio di prova scritta; se la parte si è trovata nell'impossibilità morale e materiale di procurarsi una prova scritta; se la parte ha perduto, senza colpa, il documento. Nei casi in cui sia richiesta la prova per iscritto o la forma scritta a pena di nullità la prova per testi può ammettersi solo in caso di perdita incolpevole del documento.
La prova testimoniale deve essere dedotta con l'indicazione specifica delle persone da interrogare e dei fatti della causa, dedotti per articoli separati e specifici; la controparte, nella prima risposta, può opporsi a tale prova, chiedere controprova o estendere l'ambito soggettivo e/o oggettivo di essa.
Dopo che il giudice istruttore, con ordinanza, ha ammesso la prova testimoniale, i testimoni, con l'intimazione a comparire effettuata per mezzo dell'ufficiale giudiziario, hanno l'obbligo di comparire dinnanzi al G.I., di prestare giuramento e di farsi identificare.
Sono incapaci a testimoniare coloro che hanno nella causa un interesse che potrebbe legittimare un loro intervento in giudizio. Non sussiste più, invece, il divieto di testimoniare per i parenti più stretti, né il limite di 14 anni per l'audizione, dopo gli interventi della Corte Costituzionale nei confronti, rispettivamente, degli artt. 247 e 248 c.p.c.
Una facoltà d'astensione, invece, spetta a coloro che possono far valere il segreto professionale, il segreto d'ufficio e il segreto di Stato.
() nel processo penale (d. proc. pen.)
Narrazione che un soggetto fa davanti al giudice, sotto giuramento, di fatti importanti per il giudizio in corso.
La (—) attiene alla formazione della prova e quindi trova la sua sede naturale nell'istruzione dibattimentale (artt. 497 ss. c.p.p.) e nell'incidente probatorio (art. 392 c.p.p.), sede di formazione anticipata della prova.
Non si ha (—) in senso tecnico durante le indagini preliminari e nell'udienza preliminare, entrambe non finalizzate alla formazione della prova, nelle quali la persona informata dei fatti rende informazioni utili ai fini delle indagini e della decisione del G.I.P. ma non testimonianza.
Oggetto della (—) sono fatti determinati e specifici e non apprezzamenti personali o voci correnti.
Il testimone deve essere direttamente a conoscenza dei fatti da lui affermati: se egli trae da terzi la loro conoscenza, i testi di riferimento devono essere chiamati a deporre (art. 195 c.p.p.). La (—) indiretta, pertanto, serve come mezzo per individuare nuove fonti di prova e per acquisire queste ultime. Se le persone alle quali il testimone fa riferimento non vengono chiamate a deporre, la testimonianza indiretta è inutilizzabile, a meno che l'esame del testimone di riferimento sia impossibile per morte, infermità o irreperibilità.
Sono previste alcune incompatibilità con l'ufficio di testimone:
il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria possono essere esaminati ma non sentiti come testimoni;
la parte civile può testimoniare, ma il giudice deve valutare le sue dichiarazioni con particolare rigore;
non possono testimoniare coloro che nel procedimento svolgono o hanno svolto la funzione di giudice o di P.M. o di loro ausiliario, nonché il difensore che abbia svolto investigazioni difensive.
L'imputato sentito come testimone deve essere assistito da un difensore e non può essere obbligato a deporre su fatti per i quali abbia subito una condanna, se nel relativo processo aveva negato la sua responsabilità o non aveva reso dichiarazioni.
Hanno facoltà di astenersi dalla (—) i prossimi congiunti dell'imputato (a meno che abbiano assunto la veste di persone offese dal reato, di denuncianti o querelanti) (art. 199 c.p.p.) e i soggetti tenuti al segreto professionale, d'ufficio o di Stato.