Prova

Prova
() nel processo amministrativo (d. amm.)
I singoli mezzi istruttori nell'ambito del processo amministrativo sono:
— la richiesta di documenti: il giudice può rivolgersi alla P.A. ed ai privati;
— la richiesta di chiarimenti: può essere diretta solo alla P.A. ed ha lo scopo di ottenere spiegazioni e precisazioni su quegli elementi di fatto, base e presupposto dell'atto impugnato;
— l'ordine di compiere verificazioni: ispezione degli archivi, esame di documenti, visita dei luoghi;
— altri mezzi istruttori: ispezioni, perizie etc.
L'art. 44 R.D. 1054/1924, norma applicabile anche per i giudizi dinanzi ai tribunali amministrativi regionali, così come modificato dall'art. 16 L. 205/2000, prevede la possibilità del presidente del collegio di disporre l'assunzione della consulenza tecnica d'ufficio anche in sede di legittimità.
Infine occorre mettere in evidenza che, a seguito della riforma di cui alla L. 205/2000, in sede di potere di assunzione dei mezzi di (—) nel processo amministrativo, si è assistita alla monocratizzazione della fase istruttoria, la cui responsabilità viene assunta dal Presidente o dal magistrato da lui delegato (in luogo della tradizionale e prevalente competenza istruttoria del collegio).
() nel processo civile
Il processo civile è diretto alla formulazione di un giudizio consistente nella valutazione di uno o più fatti dal punto di vista del diritto. Tali fatti, prima di essere valutati, devono essere accertati nella loro esistenza materiale. Le (—) sono pertanto gli strumenti processuali per mezzo dei quali il giudice forma il suo convincimento sulla verità o meno dei fatti affermati dall'una o dall'altra parte.
Le prove possono essere suddivise, avendo riguardo al loro oggetto, nel seguente modo:
— (—) diretta: ha ad oggetto il fatto stesso che deve essere provato (es. la testimonianza di chi ha la personale conoscenza del fatto) ed è immediatamente rilevante per il giudizio;
— (—) indiretta: ha ad oggetto un fatto diverso dal quale può essere dedotto il fatto che deve essere provato (c.d. presunzione semplice: art. 2727 c.c.);
— (—) contraria: ha ad oggetto l'inesistenza del fatto che deve essere provato dalla controparte.
Oggetto della (—) sono i fatti di causa, ossia le circostanze di fatto dedotte dalle parti a fondamento delle loro domande ed eccezioni.
Per le (—) vige il principio dispositivo (art. 115, co. 1, c.p.c.), secondo cui il giudice, salvi i casi previsti dalla legge, deve porre a fondamento della decisione le (—) proposte dalle parti o dal pubblico ministero.
I fatti dedotti, per essere oggetto di (—), devono essere rilevanti, tali cioè che la dimostrazione della loro esistenza o inesistenza appaia influente per la decisione della causa.
Le (—) costituende (che vengono cioè formate nel corso del processo: testimonianza, giuramento etc.) fanno ingresso nel processo con l'attività di assunzione, mentre le (—) precostituite (es. i documenti) devono solo essere messe a disposizione del giudice.
L'assunzione delle (—) è disposta dal giudice con ordinanza, previo accertamento della sua ammissibilità (deve trattarsi di (—) consentite dalla legge) e della sua rilevanza (deve trattarsi di (—) utili ai fini del giudizio).
Le singole (—) del processo civile sono la prova documentale, la confessione, il giuramento, la testimonianza, l'ispezione, il rendimento dei conti, la consulenza tecnica e altre (—) atipiche (es. lo scritto proveniente da un terzo).
() nel processo penale
La finalità del processo penale è quella di accertare la fondatezza o meno della pretesa punitiva dello Stato in relazione a un determinato reato attribuito ad un soggetto.
Le prove costituiscono quindi gli elementi sui quali deve basarsi il convincimento del giudice.
La sede naturale di acquisizione delle prove è il dibattimento.
L'oggetto della prova penale consiste nei fatti che riguardano l'imputazione contestata, la punibilità del soggetto, la determinazione della pena, l'applicazione delle misure di sicurezza, la responsabilità civile e l'applicazione di norme processuali (art. 187 c.p.p.).
L'art. 188 c.p.p. sancisce il principio della libertà morale della persona nell'assunzione della prova, per cui non possono essere utilizzati metodi o tecniche idonei a influire sulla libertà di autodeterminazione della persona (es. ipnosi, siero della verità etc.).
Sono ammessi anche mezzi di prova atipici, cioè non espressamente disciplinati dalla legge, purché siano idonei ad assicurare l'accertamento dei fatti (es. nastro registrato dalla vittima di richieste estorsive) (art. 1899 c.p.p.).
Nel corso delle indagini preliminari la difesa dell'indagato può esercitare il proprio diritto alla prova attraverso le investigazioni difensive (artt. 391bis ss. c.p.p.).
L'art. 191 c.p.p. fissa la regola dell'inutilizzabilità delle prove illegittimamente acquisite.
Tra le prove penali ricordiamo la testimonianza, l'esame delle parti, il confronto, la ricognizione, l'esperimento giudiziale, la perizia e la consulenza tecnica.