Sistemi

Sistemi
() elettorali (d. cost.)
Si possono definire come quel complesso di regole e di procedure che determinano le modalità con cui gli elettori esprimono il loro voto nonché il procedimento con cui questi vengono tradotti in seggi.
I (—) possono distinguersi in:
— sistemi a maggioranza assoluta (majority): richiedono la maggioranza assoluta dei suffragi espressi per l'attribuzione del seggio. Essi operano in collegi uninominali, nei quali, cioè viene eletto un solo candidato. Difficilmente si ricorre a tali formule allo stato puro, perché a meno che non s'introducano particolari correttivi, esse possono produrre situazioni di stallo nelle quali nessun partito o candidato riesca effettivamente a conquistare un determinato seggio. Tali correttivi possono essere del tipo di quello che si è adottato nella V Repubblica francese, attraverso la previsione di un secondo turno in cui si procede ad un ballottaggio fra quanti abbiano conseguito almeno il 12,5% dei voti (questa formula è definita maggioritaria con ballottaggio) oppure attraverso il collegamento fra più liste o candidati;
— sistemi a maggioranza relativa (plurality): anche essi operano in collegi uninominali e richiedono la maggioranza relativa per l'assegnazione del seggio. È il sistema in vigore in Gran Bretagna per l'elezione della Camera dei Comuni (sistema del first past the post) ed è stato adottato in Italia per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato tra il 1993 ed il 2005, anno in cui si è ritornati ad un sistema proporzionale;
— sistemi proporzionali: queste formule si propongono di assicurare a ciascun partito un numero di seggi in proporzione alla propria forza politica e in relazione alla distribuzione effettiva degli elettori su tutto il territorio nazionale. Essi consentono, inoltre, una adeguata rappresentanza delle forze politiche minoritarie che, invece, i sistemi maggioritari tendono a cancellare. Questo è il (—) in vigore in Italia dal 2005 per le elezioni della Camera e del Senato. Anche in questo caso è possibile apportare dei correttivi come quello adottato nel nostro ordinamento, che prevede una soglia di sbarramento per l'elezione di entrambe le Camere.
() processuali penali (d. proc. pen.)
Indica i criteri cui si ispira il processo penale.
I (—) possono essere di tre tipi: accusatorio, inquisitorio e misto.
Nel rito accusatorio il processo corrisponde all'ideale configurazione di un triangolo che vede al vertice il giudice e ai due lati accusa e difesa, in posizione contrapposta, su un piano paritario di facoltà e di diritti.
Il processo è essenzialmente pubblico sin dall'inizio, non essendo prevista alcuna forma di inquisizione segreta; si svolge innanzi al giudice, spettatore ed arbitro imparziale, che vigila sul rispetto delle regole processuali. La decisione del giudice si fonda sulle prove fornite dalle parti (juxta alligata et probata partium). Il giudice non ricerca né forma la prova, ma si limita a valutarla. Le prove a carico sono fornite dall'accusa (in origine parte privata, poi organo pubblico, pubblico ministero). L'accusa, allo scopo di produrre nel pubblico dibattimento le prove, ne raccoglie nella fase pre-processuale gli elementi e le fonti, in quanto su di essa incombe l'onere della prova (actore non probante, reus absolvitur), stante la presunzione di innocenza dell'imputato (art. 27 Cost.).
L'accusato, oltre a beneficiare della garanzia di siffatta presunzione, ha il diritto di sindacare le prove di accusa, nel momento della loro acquisizione in dibattimento, soprattutto mediante il cd. controinterrogatorio (cross examination del processo anglosassone), che gli consente un esame diretto della fonte di prova.
Ha, inoltre, il diritto di produrre prove a discarico.
Di carattere accusatorio furono i processi in Grecia e a Roma, essendo l'accusa rimessa ad un cittadino, la difesa allo stesso accusato o ad altri per lui e il giudizio al popolo, mediante votazione.
Nel sistema inquisitorio puro mancano pubblicità ed oralità: il processo è scritto e segreto, la figura del giudice è dominante, assorbendo le due funzioni dell'inquisizione e del giudizio; fanno capo ad esso la ricerca, l'acquisizione e la valutazione delle prove.
Di fronte al giudice-accusatore non è concepibile una parità tra accusa e difesa, né è realizzabile una parità di contraddittorio tra le parti.
Storicamente il (—) sorse per l'esigenza che i colpevoli non sfuggissero alla punizione in mancanza della privata accusa. La procedibilità di ufficio (procedat judex ex officio) valse a sopperire all'inerzia o all'impotenza della persona offesa, dapprima come rimedio straordinario e poi come mezzo ordinario di inquisizione.
Ad evitare che la preminenza dei poteri del giudice-inquisitore prevaricasse in danno dell'accusato, a tutela di quest'ultimo (innocentem non condemnari) si elaborò una rigida disciplina delle prove (criteri di prove legali e formali), giungendosi a subordinare l'affermazione di colpevolezza dell'accusato alla sua convinzione, ossia alla sua confessione, per conseguire la quale non si esitò a ricorrere anche alla tortura.
Il sistema misto è caratterizzato dalla combinazione dei caratteri del (—) accusatorio od inquisitorio, nello sforzo di conciliare le esigenze sociali di repressione dei reati (privilegiate dall'inquisitorio) con quelle individuali della garanzia dell'accusato.
Generalmente, la combinazione si attua mediante la previsione di una fase di istruzione pre-dibattimentale ispirata al sistema inquisitorio e di una fase di giudizio conformata ai principi accusatori.