Presunzione
Presunzione
() di non colpevolezza (d. cost.)
Sulla base dell'art. 27 Cost. l'imputato non pu ò essere ritenuto colpevole, sino a che non sia stata emanata una sentenza definitiva dei reati a lui ascritti. Da tale affermazione deriva che l'imputato non pu ò essere sottoposto a misure cautelari coercitive se non ricorrono in concreto esigenze di carattere cautelare. La () trae la sua giustificazione dal fatto che, avendo il legislatore riconosciuto all'imputato la possibilit à di essere sottoposto a due giudizi, di merito e di legittimit à, non pu ò considerarsi colpevole il soggetto nei cui confronti non si è venuto ad esaurire l'intero iter processuale: momento che si realizza con il formarsi del giudicato.
() nel diritto civile (d. civ.)
La () è la conseguenza che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire ad un fatto ignoto.
Si distingue tra () legale e () semplice.
Con la () legale, la legge dispensa la parte dalla prova di un determinato fatto, deducendone la verit à dall'esistenza di un altro fatto noto o pi ù facilmente dimostrabile.
Si distingue peraltro la () assoluta (iuris et de iure), che non ammette la prova contraria, da quella relativa (iuris tantum) che consente alla parte contro cui la () è invocata di provare che la verit à è diversa.
Le () semplici sono sostanzialmente delle deduzioni che il giudice trae per formare il proprio convincimento in ordine a fatti non provati. Peraltro, ai sensi dell'art. 2729 c.c., affinch é siffatte presunzioni giustifichino una determinata decisione in ordine alla verit à dei fatti è necessario che risultino gravi, precise e concordanti.