Consulenza tecnica
Consulenza tecnica
() nel processo civile (d. proc. civ.)
Strumento di raccolta delle prove che ha la finalit à di offrire all'attivit à del giudice l'ausilio di cognizioni tecniche di un esperto.
Il consulente tecnico è uno degli ausiliari del giudice, la cui attivit à serve per integrare l'attivit à di quest'ultimo, sia in quanto pu ò offrire elementi per valutare le risultanze di determinate prove, sia in quanto pu ò offrire elementi diretti di giudizio.
Quando è necessario, il giudice pu ò farsi assistere per il compimento di singoli atti o per tutto il processo da uno o pi ù consulenti con particolare competenza tecnica (art. 61 c.p.c.).
Il consulente tecnico è nominato, con ordinanza, dal giudice istruttore o dal Collegio, in tutti i casi in cui lo stesso reputi opportuno farsi assistere per il compimento di singoli atti o per l'intero processo. La nomina del consulente pu ò avvenire su richiesta delle parti ovvero d'ufficio.
La scelta del consulente tecnico deve essere fatta di regola tra le persone iscritte in albi speciali (art. 61 c.p.c.); il consulente prescelto ha l'obbligo di prestare il suo ufficio, tranne in caso di esistenza, riconosciuta dal giudice, di un valido motivo di astensione (art. 63 c.p.c.); egli pu ò essere altres ì ricusato dalle parti e sulla ricusazione provvede il giudice che l'ha nominato.
Gli esiti della () [Perizia] non sono vincolanti per il giudice che pu ò discostarsene motivando opportunamente.
Figure particolari di consulente sono quelle dell'interprete (artt. 122 e 1242 c.p.c.) e del traduttore (art. 123 c.p.c.).
Quando sorgono questioni di carattere tecnico tali da indurre il giudice alla nomina di un consulente, è consentito anche alle parti nominare propri consulenti, con dichiarazione da rendere nel termine assegnato dal giudice.
I consulenti tecnici di parte hanno il compito di assistere alle indagini ed alle operazioni del consulente d'ufficio e di partecipare alle udienze e alla camera di consiglio tutte le volte che vi interviene il consulente del giudice, con la facolt à di prospettare, nell'interesse delle rispettive parti, le loro osservazioni sui risultati delle indagini tecniche (eventualmente depositando una propria relazione scritta).
() preventiva ai fini della composizione della lite
Pu ò essere richiesta ai fini dell'accertamento e della determinazione dei crediti derivanti dall'inadempimento di un'obbligazione contrattuale (pu ò trattarsi, ad esempio, di contratti di vendita, appalto, etc.) o da fatto illecito.
Il procedimento si svolge nel contraddittorio delle parti, e il consulente, prima di provvedere al deposito della relazione, tenta, ove possibile, la conciliazione delle parti stesse.
Se le parti si sono conciliate si forma il processo verbale della conciliazione.
Il giudice attribuisce, con decreto, efficacia di titolo esecutivo al processo verbale, ai fini dell'espropriazione forzata e dell'esecuzione forzata in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.
Se la conciliazione non riesce, ciascuna parte pu ò chiedere che la relazione depositata dal consulente sia acquisita agli atti del successivo giudizio di merito.
() nel processo penale (d. proc. pen.)
La nozione di () richiama quella di accertamento tecnico, e cio è di una collaborazione che la parte (pubblica o privata) si assicura al fine di fornire al giudice una valutazione che comporta particolari competenze scientifiche. Nel corso delle indagini, infatti, pu ò apparire necessario avere il giudizio di un esperto in ordine a circostanze specifiche che assumano rilevanza processuale. In siffatte ipotesi non è sempre inevitabile il ricorso alla perizia, ma pu ò apparire sufficiente anche il parere tecnico espresso da un esperto che, invece che dal giudice, venga scelto dalla parte.
Tale parere non costituisce prova , ma attraverso l'esame dibattimentale dell'esperto, è suscettibile di diventare tale. Come si è detto, all'espletamento della () pu ò procedere un soggetto qualificato (esperto) nominato da una delle parti. La legge si preoccupa altres ì di contemperare le esigenze investigative del P.M. con quelle del contraddittorio.
Accanto a questa figura di (), se ne pu ò affiancare un'altra che ha caratteristiche parzialmente diverse, in quanto suppone l'espletamento di una perizia, alla quale partecipano gli eventuali tecnici di fiducia delle parti (i periti vengono infatti nominati dal giudice, e scelti da un apposito albo). L'art. 225 c.p.p. precisa che il pubblico ministero e le parti private hanno facolt à di nominare propri consulenti tecnici in numero non superiore, per ciascuna parte, a quello dei periti .