Consulenza tecnica

Consulenza tecnica
() nel processo civile (d. proc. civ.)
Strumento di raccolta delle prove che ha la finalità di offrire all'attività del giudice l'ausilio di cognizioni tecniche di un esperto.
Il consulente tecnico è uno degli ausiliari del giudice, la cui attività serve per integrare l'attività di quest'ultimo, sia in quanto può offrire elementi per valutare le risultanze di determinate prove, sia in quanto può offrire elementi diretti di giudizio.
Quando è necessario, il giudice può farsi assistere per il compimento di singoli atti o per tutto il processo da uno o più consulenti con particolare competenza tecnica (art. 61 c.p.c.).
Il consulente tecnico è nominato, con ordinanza, dal giudice istruttore o dal Collegio, in tutti i casi in cui lo stesso reputi opportuno farsi assistere per il compimento di singoli atti o per l'intero processo. La nomina del consulente può avvenire su richiesta delle parti ovvero d'ufficio.
La scelta del consulente tecnico deve essere fatta di regola tra le persone iscritte in albi speciali (art. 61 c.p.c.); il consulente prescelto ha l'obbligo di prestare il suo ufficio, tranne in caso di esistenza, riconosciuta dal giudice, di un valido motivo di astensione (art. 63 c.p.c.); egli può essere altresì ricusato dalle parti e sulla ricusazione provvede il giudice che l'ha nominato.
Gli esiti della (—) [Perizia] non sono vincolanti per il giudice che può discostarsene motivando opportunamente.
Figure particolari di consulente sono quelle dell'interprete (artt. 122 e 1242 c.p.c.) e del traduttore (art. 123 c.p.c.).
Quando sorgono questioni di carattere tecnico tali da indurre il giudice alla nomina di un consulente, è consentito anche alle parti nominare propri consulenti, con dichiarazione da rendere nel termine assegnato dal giudice.
I consulenti tecnici di parte hanno il compito di assistere alle indagini ed alle operazioni del consulente d'ufficio e di partecipare alle udienze e alla camera di consiglio tutte le volte che vi interviene il consulente del giudice, con la facoltà di prospettare, nell'interesse delle rispettive parti, le loro osservazioni sui risultati delle indagini tecniche (eventualmente depositando una propria relazione scritta).
() preventiva ai fini della composizione della lite
Può essere richiesta ai fini dell'accertamento e della determinazione dei crediti derivanti dall'inadempimento di un'obbligazione contrattuale (può trattarsi, ad esempio, di contratti di vendita, appalto, etc.) o da fatto illecito.
Il procedimento si svolge nel contraddittorio delle parti, e il consulente, prima di provvedere al deposito della relazione, tenta, ove possibile, la conciliazione delle parti stesse.
Se le parti si sono conciliate si forma il processo verbale della conciliazione.
Il giudice attribuisce, con decreto, efficacia di titolo esecutivo al processo verbale, ai fini dell'espropriazione forzata e dell'esecuzione forzata in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.
Se la conciliazione non riesce, ciascuna parte può chiedere che la relazione depositata dal consulente sia acquisita agli atti del successivo giudizio di merito.
() nel processo penale (d. proc. pen.)
La nozione di (—) richiama quella di accertamento tecnico, e cioè di una collaborazione che la parte (pubblica o privata) si assicura al fine di fornire al giudice una valutazione che comporta particolari competenze scientifiche. Nel corso delle indagini, infatti, può apparire necessario avere il giudizio di un esperto in ordine a circostanze specifiche che assumano rilevanza processuale. In siffatte ipotesi non è sempre inevitabile il ricorso alla perizia, ma può apparire sufficiente anche il parere tecnico espresso da un esperto che, invece che dal giudice, venga scelto dalla parte.
Tale parere non costituisce prova, ma attraverso l'esame dibattimentale dell'esperto, è suscettibile di diventare tale. Come si è detto, all'espletamento della (—) può procedere un soggetto qualificato (esperto) nominato da una delle parti. La legge si preoccupa altresì di contemperare le esigenze investigative del P.M. con quelle del contraddittorio.
Accanto a questa figura di (—), se ne può affiancare un'altra che ha caratteristiche parzialmente diverse, in quanto suppone l'espletamento di una perizia, alla quale partecipano gli eventuali tecnici di fiducia delle parti (i periti vengono infatti nominati dal giudice, e scelti da un apposito albo). L'art. 225 c.p.p. precisa che il pubblico ministero e le parti private hanno facoltà di nominare propri consulenti tecnici in numero non superiore, per ciascuna parte, a quello dei periti.