Ispezione
Ispezione
() fiscale (d. trib.)
Esame di tutta la documentazione contabile ed extracontabile reperita nei luoghi presso i quali è stato operato l'accesso o è in corso la verifica. L'attivit à ispettiva si estende, infatti, a libri, registri e documenti per i quali non v' è obbligo di conservazione.
Le () eseguite vanno illustrate in apposito processo verbale: la documentazione esaminata deve essere evidenziata nel verbale ovvero va riprodotta ed allegata ad esso.
In alcune ipotesi tassativamente fissate dal legislatore è previsto il sequestro di documenti e scritture (es.: nel caso della mancata sottoscrizione del verbale da parte del contribuente).
Con l'emanazione dello Statuto del contribuente è stato fissato il principio per cui ogni attivit à di verifica va effettuata in base alle effettive esigenze di indagine in modo da non recare danno o turbativa all'attivit à del contribuente sottoposto a verifica.
() nel processo civile (d. proc. civ.)
L'art. 118 c.p.c. stabilisce che il giudice pu ò ordinare alle parti e ai terzi di consentire sulla loro persona o sulle cose in loro possesso le ispezioni che appaiono indispensabili per conoscere i fatti della causa, purch é ci ò possa compiersi senza grave danno per la parte o per il terzo e senza costringerli a violare un segreto professionale o d'ufficio.
Se la parte rifiuta senza giusto motivo di eseguire l'ordine, il giudice pu ò da questo rifiuto desumere argomenti di prova contro la parte (art. 116, c. 2, c.p.c.). Se, invece, rifiuta il terzo, il giudice lo condanna a una pena pecuniaria.
Il provvedimento con il quale il giudice istruttore dispone l'() dei luoghi, di cose mobili e immobili o delle persone assume la veste dell'ordinanza istruttoria, che, in quanto tale, è modificabile e revocabile dal giudice che l'ha emessa. Come l'esibizione, che è preordinata all'acquisizione di una prova documentale e, quindi, ha soltanto una funzione strumentale, essendo priva di efficacia probatoria in senso stretto (ricollegabile piuttosto al documento acquisito), anche l'() è un mezzo istruttorio idoneo a fornire immediatamente notizie su elementi di prova rilevanti per il giudizio.
Il codice prevede, inoltre, all'art. 696 c.p.c., l'() giudiziale da esperirsi prima dell'inizio del giudizio, se si ha urgenza di far verificare lo stato di luoghi o la qualit à o la condizione di cose. Alla luce del decreto competitivit à (D.L. 35/2005, conv. in L. 80/2005) è stata ammessa, sempre che ricorrano motivi d'urgenza, la possibilit à di effettuare l'() giudiziale e l'accertamento tecnico anche sulla persona dell'istante e sulla persona nei cui confronti è proposta l'istanza, se vi consente.
() nel processo penale (d. proc. pen.)
L'() è un mezzo di ricerca delle prove [Prova] che ha ad oggetto persone, luoghi o cose e viene disposta (salvo i casi in cui la P.M. provvede di propria iniziativa d'urgenza) con decreto motivato dal P.M. o dal giudice, allo scopo di accertare le tracce e gli altri effetti materiali del reato.
Quando trattasi di () personale, questa va eseguita nel rispetto della dignit à e del pudore della persona ispezionata e pu ò essere affidata ad un medico.
Ove all'() si proceda nel corso delle indagini preliminari, l'operazione dev'essere accompagnata dall'informazione di garanzia.
Alle operazioni ha sempre diritto di assistere il difensore, a cui di regola sar à dato avviso almeno 24 ore prima del compimento dell'atto; tale avviso pu ò essere omesso se vi è fondato motivo di ritenere che le tracce o gli altri effetti materiali del reato possono essere alterati.
Trattandosi di un mezzo di ricerca della prova, l'() è atto irripetibile, sicch é il relativo verbale va inserito nel fascicolo per il dibattimento ai sensi dell'art. 431 c.p.p.
Se l'() deve essere eseguita negli uffici dei difensori, a tutela delle loro prerogative di libert à, è escluso che possa procedervi la p.g. di sua iniziativa o delegata dal P.M. Deve procedervi, sempre nel corso delle indagini preliminari, personalmente il p.m, ma in forza di decreto motivato di autorizzazione del giudice; nelle altre fasi vi procede direttamente il giudice. In ogni caso occorre l'avviso almeno contestuale al Consiglio del locale Ordine forense.
Essa si distingue dalla perquisizione in base alla diversa finalit à che persegue: mentre l'() si esaurisce nella descrizione e rilevazione di dati oggettivi, la perquisizione è ricerca preordinata alla captazione o apprensione mediante sequestro dell'entit à materiale ricercata. Pi ù precisamente, la perquisizione è strumento volto ad assicurare al processo una cosa o a consentire l'arresto di una persona.
L'() va poi distinta dalla ricognizione, dalla quale differisce per la funzione non descrittiva ma accertativa dell'identit à di una persona o di una cosa di quest'ultimo mezzo. Il criterio distintivo, poi, tra () giudiziale ed esperimento giudiziale si rileva, invece, nella staticit à del mezzo di ricerca, rispetto alla dinamicit à del mezzo di prova.