Accertamenti tecnici non ripetibili
Accertamenti tecnici non ripetibili (d. proc. pen.)
Si tratta di un'ipotesi particolare di accertamento che, a causa della possibilit à di modificazioni che subisce l'oggetto dell'investigazione (persone, cose o luoghi), non è suscettibile di successiva reiterazione. Ci ò giustifica la disciplina specifica prevista nell'art. 360 c.p.p., in quanto l'atto investigativo entra a far parte del fascicolo del dibattimento (art. 431 c.p.p.) ed è direttamente utilizzabile ai fini della decisione. Trattandosi di una prova assunta fuori del dibattimento, la legge prevede un meccanismo che garantisce il normale contraddittorio e prevede che l'indagato, la persona offesa e i difensori vengano avvisati, senza ritardo , della necessit à di tale accertamento, con invito a nominare eventualmente un proprio consulente.
Trattandosi di attivit à destinata ad avere valenza probatoria, l'art. 373, co. 1, lett. e), c.p.p. esige la forma del verbale.
Se gli () devono essere svolti in un procedimento allo stato contro ignoti, sono inapplicabili le garanzie difensive previste dall'art. 360, anche se gli atti compiuti sono pienamente utilizzabili in dibattimento.
Occorre tenere distinti gli () dai rilievi irripetibili. Questi ultimi, fra i quali rientra il tampone a freddo , finalizzato al prelievo di eventuali residui indicativi dell'uso di armi da fuoco, rappresentano un'attivit à meramente prodromica all'effettuazione di (), consistendo nella constatazione o nella raccolta di dati materiali pertinenti al reato e alla sua prova, cosicch é, seppur irripetibili, la loro attuazione non deve avvenire con l'osservanza delle forme stabilite dall'art. 360 c.p.p.
La giurisprudenza della Suprema Corte è oscillante in merito alla qualifica di () per il cd. esame STUB, finalizzato al prelievo di eventuali residui indicativi dell'uso di armi da fuoco.
Rientra, invece, fra gli () la perizia su soluzione di lavaggio di attrezzi destinati allo spaccio di sostanze stupefacenti (bilancia, coltelli e buste di polietilene), in quanto determina una modifica dello stato delle cose tale da non consentire il rinnovo dell'atto.