Potestà

Potestà (d. civ.)
È una situazione soggettiva attiva che attribuisce al soggetto che ne è titolare i poteri per realizzare interessi che non fanno capo direttamente a lui.
La natura di tale posizione soggettiva comporta che chi ne è investito è vincolato alla tutela degli interessi per cui la (—) è attribuita: si parla perciò di potestà-dovere, o munus.
() dei genitori
La (—) dei genitori consiste nel potere-dovere di proteggere, educare, istruire i figli minorenni non emancipati e di curarne gli interessi patrimoniali.
Essa è esercitata dai genitori di comune accordo e, in caso di contrasto su questioni di particolare importanza, ciascuno dei genitori può ricorrere al giudice, il quale suggerisce la soluzione più utile nell'interesse dei figli e dell'unità della famiglia, e, se il contrasto permane, attribuisce il potere di decisione al genitore che ritiene più idoneo a curare l'interesse dei figli.
Il contenuto della (—) è di due specie:
— di natura personale: esso comprende il dovere di custodire, allevare, educare ed avviare ad una professione il minore;
— di natura patrimoniale, ed in questo ambito si ricomprendono:
— la rappresentanza legale del minore;
— l'amministrazione dei suoi beni: mentre gli atti di ordinaria amministrazione, salvo i contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento, possono essere compiuti disgiuntamente da entrambi i genitori, quelli di amministrazione straordinaria devono essere compiuti congiuntamente e con l'autorizzazione del giudice tutelare (art. 320 c.c.).
 Occorrono, invece, l'autorizzazione del tribunale ed il parere del giudice tutelare per la continuazione dell'impresa commerciale da parte del minore;
— l'usufrutto legale dei beni del minore (esclusi quelli di cui all'art. 324 c.c.).
() impositiva (d. trib.)
È il potere attribuito allo Stato, e da questi delegabile ad altri enti come le Regioni, le Province e i Comuni, di imporre tributi nonché di attivare tutte le procedure (accertamento, riscossione ecc.) per una loro corretta e legale applicazione.
() legislativa (d. cost.)
Espressione con cui si indica la facoltà attribuita a determinati enti di provvedere all'emanazione di atti normativi primari cui si da il nome di leggi.
La caratteristica più importante dell'ordinamento italiano è l'aver attribuito anche alle Regioni una (—) che, rompendo il monopolio legislativo degli organi statali (Parlamento e Governo), conferma la dignità e l'importanza ad esse conferita: non semplici enti di decentramento amministrativo, ma persone giuridiche pubbliche destinate ad arricchire lo stesso ordinamento giuridico.
La modifica costituzionale operata dalla L. Cost. 3/2001 ha introdotto un nuovo criterio di riparto delle competenze legislative fra Stato e Regioni, più coerente con un modello di Stato federale o comunque ad accentuato decentramento di funzioni. Allo Stato non spetta più una generale potestà normativa, bensì un potere legislativo esercitabile in alcune materie tassativamente determinate. In tutti gli altri casi si apre lo spazio d'intervento del legislatore regionale, in concorrenza con il legislatore nazionale o in via esclusiva.
L'art. 117 Cost., infatti, opera una distinzione tra:
— () esclusiva dello Stato. Si tratta dei 17 settori indicati nel co. 2 e nei quali gli atti normativi devono essere approvati esclusivamente dallo Stato;
— () concorrente. Si tratta dei settori individuati nel co. 3 e nei quali si assiste ad una suddivisione dei compiti tra lo Stato e le Regioni: al primo spetta il compito di determinare i principi fondamentali (attraverso le leggi cornice o quadro), mentre alla Regioni spetta il compito di emanare la legislazione specifica di settore;
— () residuale, o piena, delle Regioni. I settori che rientrano in tale ambito non sono definiti nel testo costituzionale, ma vanno ricavati per esclusione; il co. 4, infatti, dispone che spetta alle Regioni la (—) in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.