Potestà
Potest à (d. civ.)
La natura di tale posizione soggettiva comporta che chi ne è investito è vincolato alla tutela degli interessi per cui la () è attribuita: si parla perci ò di potest à-dovere, o munus.
() dei genitori
La () dei genitori consiste nel potere-dovere di proteggere, educare, istruire i figli minorenni non emancipati e di curarne gli interessi patrimoniali.
Essa è esercitata dai genitori di comune accordo e, in caso di contrasto su questioni di particolare importanza, ciascuno dei genitori pu ò ricorrere al giudice, il quale suggerisce la soluzione pi ù utile nell'interesse dei figli e dell'unit à della famiglia, e, se il contrasto permane, attribuisce il potere di decisione al genitore che ritiene pi ù idoneo a curare l'interesse dei figli.
Il contenuto della () è di due specie:
di natura personale: esso comprende il dovere di custodire, allevare, educare ed avviare ad una professione il minore;
di natura patrimoniale, ed in questo ambito si ricomprendono:
la rappresentanza legale del minore;
l'amministrazione dei suoi beni: mentre gli atti di ordinaria amministrazione, salvo i contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento, possono essere compiuti disgiuntamente da entrambi i genitori, quelli di amministrazione straordinaria devono essere compiuti congiuntamente e con l'autorizzazione del giudice tutelare (art. 320 c.c.).
Occorrono, invece, l'autorizzazione del tribunale ed il parere del giudice tutelare per la continuazione dell'impresa commerciale da parte del minore;
l'usufrutto legale dei beni del minore (esclusi quelli di cui all'art. 324 c.c.).
() impositiva (d. trib.)
() legislativa (d. cost.)
Espressione con cui si indica la facolt à attribuita a determinati enti di provvedere all'emanazione di atti normativi primari cui si da il nome di leggi.
La caratteristica pi ù importante dell'ordinamento italiano è l'aver attribuito anche alle Regioni una () che, rompendo il monopolio legislativo degli organi statali (Parlamento e Governo), conferma la dignit à e l'importanza ad esse conferita: non semplici enti di decentramento amministrativo, ma persone giuridiche pubbliche destinate ad arricchire lo stesso ordinamento giuridico.
La modifica costituzionale operata dalla L. Cost. 3/2001 ha introdotto un nuovo criterio di riparto delle competenze legislative fra Stato e Regioni, pi ù coerente con un modello di Stato federale o comunque ad accentuato decentramento di funzioni. Allo Stato non spetta pi ù una generale potest à normativa, bens ì un potere legislativo esercitabile in alcune materie tassativamente determinate. In tutti gli altri casi si apre lo spazio d'intervento del legislatore regionale, in concorrenza con il legislatore nazionale o in via esclusiva.
L'art. 117 Cost., infatti, opera una distinzione tra:
() esclusiva dello Stato. Si tratta dei 17 settori indicati nel co. 2 e nei quali gli atti normativi devono essere approvati esclusivamente dallo Stato;
() concorrente. Si tratta dei settori individuati nel co. 3 e nei quali si assiste ad una suddivisione dei compiti tra lo Stato e le Regioni: al primo spetta il compito di determinare i principi fondamentali (attraverso le leggi cornice o quadro), mentre alla Regioni spetta il compito di emanare la legislazione specifica di settore;
() residuale, o piena, delle Regioni. I settori che rientrano in tale ambito non sono definiti nel testo costituzionale, ma vanno ricavati per esclusione; il co. 4, infatti, dispone che spetta alle Regioni la () in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato .