Abusi familiari
Abusi familiari (d. civ.; d. pen.)
La legge 154/2001 contro le violenze familiari ha inserito nell'ordinamento numerose norme che hanno la finalit à di prevenire la commissione o reiterazione di abusi e violenze familiari.
Il primo comma dell'art. 342bis definisce abuso familiare la condotta del coniuge o di altro convivente che è causa di grave pregiudizio all'integrit à fisica o morale ovvero alla libert à dell'altro coniuge o convivente. In tali casi il giudice civile, con le forme previste dall'art. 736bis c.p.c., pu ò ordinare, in via gradata: a) al coniuge o convivente di cessare la condotta pregiudizievole e di allontanarsi dalla casa familiare; b) di versare un assegno periodico; c) di non avvicinarsi al luogo di residenza di altri congiunti ed al luogo di istruzione dei figli.
Il provvedimento ha una durata di mesi sei, ma pu ò essere prorogato per gravi motivi.
Se il fatto commesso costituisce reato, il giudice penale pu ò adottare la nuova misura coercitiva prevista dall'art. 282bis c.p.p., costituita dall'allontanamento dalla casa familiare.
Tale misura mira in particolare a prevenire il pericolo del consumarsi di reati di violenze (fisiche, sessuali ecc.) in seno alla famiglia.
Con il provvedimento il giudice, su richiesta del P.M., dispone l'allontanamento dal domicilio familiare dell'imputato. Nei casi di maggiore gravit à il giudice pu ò anche prescrivere all'imputato di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dai familiari (domicilio, luogo di lavoro ecc.).
Inoltre, su richiesta del P.M., il giudice penale pu ò imporre all'imputato di versare un assegno di mantenimento alle persone conviventi che, a seguito del suo allontanamento, rimangano privi di mezzi di sussistenza.