Abusi familiari

Abusi familiari (d. civ.; d. pen.)
La legge 154/2001 contro le violenze familiari ha inserito nell'ordinamento numerose norme che hanno la finalità di prevenire la commissione o reiterazione di abusi e violenze familiari.
Il primo comma dell'art. 342bis definisce abuso familiare la condotta del coniuge o di altro convivente che è causa di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell'altro coniuge o convivente. In tali casi il giudice civile, con le forme previste dall'art. 736bis c.p.c., può ordinare, in via gradata: a) al coniuge o convivente di cessare la condotta pregiudizievole e di allontanarsi dalla casa familiare; b) di versare un assegno periodico; c) di non avvicinarsi al luogo di residenza di altri congiunti ed al luogo di istruzione dei figli.
Il provvedimento ha una durata di mesi sei, ma può essere prorogato per gravi motivi.
Se il fatto commesso costituisce reato, il giudice penale può adottare la nuova misura coercitiva prevista dall'art. 282bis c.p.p., costituita dall'allontanamento dalla casa familiare.
Tale misura mira in particolare a prevenire il pericolo del consumarsi di reati di violenze (fisiche, sessuali ecc.) in seno alla famiglia.
Con il provvedimento il giudice, su richiesta del P.M., dispone l'allontanamento dal domicilio familiare dell'imputato. Nei casi di maggiore gravità il giudice può anche prescrivere all'imputato di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dai familiari (domicilio, luogo di lavoro ecc.).
Inoltre, su richiesta del P.M., il giudice penale può imporre all'imputato di versare un assegno di mantenimento alle persone conviventi che, a seguito del suo allontanamento, rimangano privi di mezzi di sussistenza.