Equo canone

Equo canone (d. civ.)
L'espressione, introdotta dalla L. 392/78, indicava, prima della riforma attuata con la L. 431/98, la misura massima del canone che il proprietario poteva chiedere all'inquilino nel caso di locazione di immobile urbano per uso abitativo.
La riforma del 1998 ha abrogato l'(—) e ha previsto, per i contraenti, la possibilità di seguire due canali alternativi. Con il primo, il canale cd. libero, il canone di locazione potrà essere liberamente determinato dalle parti, ma in cambio il contratto dovrà durare almeno 8 anni (4 + 4), salvo disdetta, alla prima scadenza, nei casi autorizzati dalla legge. La scelta del secondo canale, quello c.d. amministrato, comporterà, invece, una minore libertà nella determinazione del canone (che dovrà adeguarsi al contenuto di accordi sindacali stipulati a livello locale dai rappresentanti della proprietà edilizia e dell'inquilinato) ma, in compenso, una durata meno lunga (3 + 2) e la possibilità di sconti fiscali.