Equo canone
Equo canone (d. civ.)
L'espressione, introdotta dalla L. 392/78, indicava, prima della riforma attuata con la L. 431/98, la misura massima del canone che il proprietario poteva chiedere all'inquilino nel caso di locazione di immobile urbano per uso abitativo.
La riforma del 1998 ha abrogato l'() e ha previsto, per i contraenti, la possibilit à di seguire due canali alternativi. Con il primo, il canale cd. libero, il canone di locazione potr à essere liberamente determinato dalle parti, ma in cambio il contratto dovr à durare almeno 8 anni (4 + 4), salvo disdetta, alla prima scadenza, nei casi autorizzati dalla legge. La scelta del secondo canale, quello c.d. amministrato, comporter à, invece, una minore libert à nella determinazione del canone (che dovr à adeguarsi al contenuto di accordi sindacali stipulati a livello locale dai rappresentanti della propriet à edilizia e dell'inquilinato) ma, in compenso, una durata meno lunga (3 + 2) e la possibilit à di sconti fiscali.