Filiazione

Filiazione (d. civ.)
È il rapporto che intercorre tra i genitori e i figli ed assegna ai primi il diritto-dovere di istruirli ed educarli, indipendentemente dalla loro condizione di figli legittimi o naturali.
A seconda che tale procreazione sia avvenuta in costanza di matrimonio e fra marito e moglie, o fuori dal matrimonio (ovvero in costanza di matrimonio, ma tra uno dei coniugi e persona diversa), o tra parenti o affini, si distinguono infatti:
— figli legittimi (in costanza di matrimonio);
— figli naturali (fuori dal matrimonio);
— figli incestuosi (tra parenti e affini).
Accanto a queste tre forme di filiazione la legge pone una quarta forma, non dovuta a procreazione, che prende il nome di filiazione adottiva [Adozione].
A ciascuna di queste forme di filiazione corrisponde, per il figlio, un particolare status.
() legittima
Si verifica quando il figlio è stato concepito da genitori uniti in matrimonio e in costanza di matrimonio.
La legge, per accertare che il figlio è stato concepito dal legittimo marito e per accertare che è stato concepito in costanza di matrimonio, soccorre con due presunzioni: la presunzione di paternità e la presunzione di concepimento durante il matrimonio.
In base alla presunzione di paternità si presume che il marito sia il padre del figlio concepito durante il matrimonio (art. 231 c.c.).
In base alla presunzione di concepimento si ritiene concepito nel matrimonio il figlio nato non prima di 180 giorni dalla sua celebrazione e non dopo 300 giorni dal suo scioglimento, o annullamento, o cessazione degli effetti civili (art. 232 c.c.).
Lo stato di figlio è determinato dalla legge nazionale di questi al momento della nascita. Presupposti ed effetti dell'accertamento e della contestazione di tale stato sono regolati da questa legge. Invece la sua legittimità è determinata dalla legge dello Stato di cui almeno uno dei genitori è cittadino; la contestazione di questa è possibile solo alla stregua di tale legge (art. 33 L. 218/95).
() naturale
Figli naturali sono quelli nati da genitori non sposati tra loro. Al riguardo si deve distinguere tra:
— figlio naturale riconoscibile, che è quello nato da persone che o non sono sposate o erano unite in matrimonio con altra persona all'epoca del concepimento (art. 250 c.c.);
— figlio naturale irriconoscibile, che è quello nato da persone legate tra loro da vincolo di parentela (anche solo naturale, in linea retta all'infinito e in linea collaterale nel 2 grado) o affinità in linea retta, salvo che i genitori, al tempo del concepimento, ignorassero la parentela esistente tra loro o che sia stato dichiarato nullo il matrimonio da cui deriva l'affinità (art. 251 c.c.). Tuttavia, tale irriconoscibilità non fa venir meno l'inderogabile dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, posto a carico dei genitori.
 Quando uno solo dei genitori sia stato in buona fede, egli, inoltre, può riconoscere il figlio.
Il riconoscimento consiste nella dichiarazione fatta da uno o da entrambi i genitori che una data persona è proprio figlio naturale (art. 254 c.c.).
L'art. 30 Cost. ha stabilito che è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio e che la legge debba assicurare ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima. La riforma del diritto di famiglia ha cercato di dare piena attuazione alle disposizioni della Costituzione equiparando la posizione giuridica dei figli legittimi e naturali (L. 151/75) [anche Legittimazione del figlio naturale].
Le condizioni per il riconoscimento del figlio naturale sono regolate dalla legge nazionale del figlio al momento della nascita o se più favorevole dalla legge nazionale del soggetto che fa il riconoscimento nel momento in cui questo avviene (art. 35 L. 218/95).
Nel caso di mancato riconoscimento il figlio può anche esercitare un apposita azione.