Assenza
Assenza (d. civ.)
La dichiarazione di () determina l'apertura del testamento e consente a coloro che sarebbero eredi testamentari o legittimi la possibilit à di domandare l'immissione nel possesso temporaneo dei beni, con la conseguente possibilit à di esercitarne temporaneamente i diritti.
L'() cessa:
con l'accertamento della morte dell'assente;
con la dichiarazione di morte presunta;
col ritorno dell'assente o con la prova che egli è vivente; in tal caso è ripristinato ogni diritto dell'assente e cessano gli effetti della dichiarazione di ().
Procedimento per la dichiarazione di () (d.proc. civ.)
Il procedimento per la dichiarazione di () è disciplinato dagli artt. 721 ss. c.p.c. che lo collocano tra i procedimenti in materia di famiglia e di stato delle persone. L'opinione prevalente ritiene che esso abbia natura di volontaria giurisdizione, pur presentando taluni caratteri propri del giudizio di cognizione.
La domanda si propone con ricorso al Tribunale del luogo dell'ultimo domicilio o dell'ultima residenza dell'assente. Il relativo iter si svolge nelle forme proprie del procedimento in camera di consiglio, ma si conclude con sentenza, cio è con un provvedimento che è tipico del processo di cognizione, idoneo, in quanto tale, a passare in giudicato [Cosa giudicata] e soggetto ai normali rimedi impugnatori.
L'intera procedura si svolge, a pena di nullit à, con la partecipazione del P.M. (v. art. 70 n. 3 c.p.c.).