Assenza

Assenza (d. civ.)
È una situazione di diritto che si verifica quando la scomparsa di una persona si protrae per un certo periodo di tempo stabilito dalla legge. Ai sensi dell'art. 49 c.c. trascorsi due anni dal giorno in cui risale l'ultima notizia, i presunti successori legittimi e chiunque ragionevolmente creda di avere sui beni dello scomparso diritti dipendenti dalla morte di lui, possono domandare al tribunale competente che ne sia dichiarata l'assenza. L'(—) viene dichiarata con sentenza; la competenza è del tribunale dell'ultimo domicilio o dell'ultima residenza dell'assente.
La dichiarazione di (—) determina l'apertura del testamento e consente a coloro che sarebbero eredi testamentari o legittimi la possibilità di domandare l'immissione nel possesso temporaneo dei beni, con la conseguente possibilità di esercitarne temporaneamente i diritti.
L'(—) cessa:
— con l'accertamento della morte dell'assente;
— col ritorno dell'assente o con la prova che egli è vivente; in tal caso è ripristinato ogni diritto dell'assente e cessano gli effetti della dichiarazione di (—).
Procedimento per la dichiarazione di () (d.proc. civ.)
Il procedimento per la dichiarazione di (—) è disciplinato dagli artt. 721 ss. c.p.c. che lo collocano tra i procedimenti in materia di famiglia e di stato delle persone. L'opinione prevalente ritiene che esso abbia natura di volontaria giurisdizione, pur presentando taluni caratteri propri del giudizio di cognizione.
La domanda si propone con ricorso al Tribunale del luogo dell'ultimo domicilio o dell'ultima residenza dell'assente. Il relativo iter si svolge nelle forme proprie del procedimento in camera di consiglio, ma si conclude con sentenza, cioè con un provvedimento che è tipico del processo di cognizione, idoneo, in quanto tale, a passare in giudicato [Cosa giudicata] e soggetto ai normali rimedi impugnatori.
L'intera procedura si svolge, a pena di nullità, con la partecipazione del P.M. (v. art. 70 n. 3 c.p.c.).