Certificati

Certificati
() amministrativi (d. amm.)
Ex art. 1 del D.P.R. 28-12-2000, n. 445 (Testo Unico in materia di documentazione amministrativa), il certificato amministrativo è il documento rilasciato da una amministrazione pubblica avente funzione di ricognizione, riproduzione e partecipazione a terzi di stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche.
Elementi caratterizzanti del (—) sono:
— l'appartenenza ai meri atti amministrativi;
— l'emissione a cura di un organo della P.A.;
— la certezza legale fino a prova contraria o a querela di falso.
Circa la validità dei (—) l'art. 41 del D.P.R. 445/2000 ne stabilisce la validità illimitata laddove attestino stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni. Le restanti certificazioni valgono sei mesi dalla data del rilascio (salvo che disposizioni di legge o regolamentari non prevedano una validità superiore).
Una deroga al suindicato regime di validità è disciplinata dal co. 2 dello stesso art. 41. Infatti, in esso si sancisce l'ammissibilità (da parte delle pubbliche amministrazioni nonché dei gestori o esercenti i pubblici servizi) di alcuni tipi di (—): anagrafici, dello stato civile, estratti e copie integrali degli atti di stato civile anche oltre i termini di validità.
In tal caso, ferma la facoltà di verificarne la veridicità e l'autenticità è necessario che l'interessato dichiari in fondo al documento che le informazioni contenute nel (—) non hanno subito variazioni dalla data del rilascio.
Infine si ricordi che all'art. 46 del T.U. è contenuta l'elencazione dei (—) che possono essere sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive [Dichiarazione (sostitutiva di certificazione)] e all'art. 49 sono indicati invece i (—) che non possono essere sostituiti da altro documento.
Un particolare tipo di certificato amministrativo è il certificato contestuale, contenente nel medesimo atto una pluralità di certificazioni riguardanti la stessa persona e rilasciato da un unico ufficio nell'ambito del medesimo procedimento (art. 40 D.P.R. 445/2000).
() azionari (d. comm.)
Documenti provvisori rilasciati dalle società per azioni e in accomandita per azioni attestanti la sottoscrizione di un certo numero di azioni e rilasciati in attesa della consegna dei titoli. I (—) devono contenere tutti gli elementi che il codice prescrive per le azioni (artt. 2354, 2633 c.c.).
Analogo certificato è previsto per i titoli obbligazionari.
() del Tesoro zero coupon [c.t.z.] (d. comm.)
Titoli di Stato al portatore di durata pari a 18 o a 24 mesi. Presentano le seguenti caratteristiche:
— sono sprovvisti di cedola, per cui il rendimento viene calcolato, alla scadenza del titolo, sulla differenza tra il prezzo di acquisto e quello di rimborso. In pratica il (—) viene, dal punto di vista del rendimento, ad assimilarsi ad un B.O.T. con scadenza allungata;
— sono collocati attraverso un'asta marginale sul prezzo riservata agli intermediari istituzionali autorizzati dai quali i singoli risparmiatori possono poi acquistare tali titoli;
— scontano una commissione bancaria non superiore allo 0,25%, inferiore a quelle previste per gli altri titoli a lungo termine;
— sono quotati di diritto alla Borsa valori e negoziati al mercato telematico dei titoli di Stato.
() di agibilità (d. amm.)
Il (—) è lo strumento attraverso cui il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati.
Ai sensi dei co. 2 e 3 dell'art. 24 D.P.R. 380/2001 il soggetto titolare del permesso per costruire o che ha presentato la denuncia di inizio attività [D.I.A.] o i loro successori o aventi causa sono tenuti a chiedere il rilascio del (—) in relazione ai seguenti interventi:
a) nuove costruzioni;
b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;
c) interventi sugli edifici esistenti che possono influire sulle condizioni di igiene, sicurezza etc.
() di carichi pendenti (d. proc. pen.)
() di credito del Tesoro [c.c.t.] (d. comm.)
Sono titoli di credito a medio e lungo termine emessi dallo Stato. Caratteristica dei (—) è il rendimento a tasso variabile, con indicizzazione determinata dal rendimento dei B.O.T.; più precisamente il rendimento è calcolato sulla base della redditività maturata dai B.O.T. semestrali venduti all'ultima asta precedente la maturazione degli interessi più un ulteriore beneficio (cd. spread) che varia dallo 0,3 all'1% a seconda della durata del titolo.
I (—) vengono emessi con cadenza mensile e posti sul mercato mediante un'asta, indetta con decreto ministeriale, a cui partecipano solo i soggetti abilitati all'acquisto. Dal giorno successivo all'asta i titoli così venduti vengono collocati fra i risparmiatori, mediante quotazione in borsa.
() di credito del Tesoro a sconto [c.t.s.] (d. comm.)
Titoli di Stato aventi caratteristiche intermedie tra i certificati di credito del Tesoro e i B.O.T. [Buoni ordinari del Tesoro]. Infatti il loro rendimento è ancorato ad un doppio parametro di valutazione:
— un tasso fisso, che li rende simili ai B.O.T., incorporato nello sconto applicato dal Tesoro in favore dell'acquirente al momento dell'emissione: in pratica l'acquirente acquista certificati di credito ad un prezzo inferiore al loro valore nominale mentre alla scadenza il rimborso avverrà proprio al valore nominale del titolo;
— un tasso variabile rappresentato da una cedola annuale di interessi indicizzati al 50% del rendimento annuale dei B.O.T.
() di credito del Tesoro con opzione [c.t.o.] (d. comm.)
Titoli di Stato a medio-lungo termine emessi generalmente con una durata dai tre ai sei anni. In sostanza si tratta di normali certificati di credito del tesoro con in più il riconoscimento di un'opzione in favore dell'acquirente: questa consiste nella possibilità di richiedere il rimborso anticipato (al terzo anno) del capitale investito: tale facoltà va esercitata attraverso una comunicazione scritta all'intermediario nei dieci giorni del mese che precede la data di scadenza.
Il rendimento di tali titoli è dato:
— dalla differenza tra il valore di emissione e quello di rimborso (sono emessi sotto la pari);
— da un tasso d'interesse fisso corrisposto semestralmente in via posticipata attraverso lo stacco di cedole successive.
() di credito del Tesoro convertibili [c.t.c.] (d. comm.)
Introdotti per la prima volta nel 1986 per incentivare maggiormente i privati all'acquisto di titoli di debito pubblico, i (—) sono normali certificati di credito del tesoro con in più la caratteristica di offrire al risparmiatore la facoltà di convertire l'investimento a tasso variabile in uno a tasso fisso.
() di deposito (d. banc.)
Si tratta di titoli trasferibili, emessi da banche, rappresentativi di depositi a scadenza vincolata. I tassi dei titoli dipendono dalla scadenza del deposito per cui quelli con durata più lunga hanno tassi più elevati. Ad ogni modo le banche possono differenziare il tasso anche in funzione dell'importo.
I (—) possono essere nominativi o al portatore e garantiscono interessi superiori a quelli del conto corrente bancario.
La durata può variare da 6 a 18 mesi per i (—) a breve e tra 18 e 60 per quelli a medio o lungo termine. Peculiarità dei (—) è la difficoltà che si incontra quando il risparmiatore desidera un rimborso anticipato; poiché manca un mercato dei (—), in caso di necessario smobilizzo è solo possibile rivenderli a banche diverse da quella emittente.
() di investimento (d. banc.)
Sono titoli di credito con durata minima superiore ai 12 mesi.
I (—) offerti in serie sono tra loro fungibili e devono avere quindi identiche caratteristiche di durata, rendimento, valuta etc.
Il C.I.C.R., con delibera 3-3-1994, ha individuato nei (—) e nelle cambiali finanziarie, oltre che nelle obbligazioni, gli strumenti atti ad effettuare la raccolta del risparmio presso il pubblico da parte dei soggetti diversi dalle banche. Sono abilitati all'emissione le società, gli enti quotati in Borsa e le società non quotate, purché mostrino utili nei bilanci degli ultimi 3 esercizi.