Scomparsa
Scomparsa (d. civ.)
Consiste nell'irreperibilit à (ubi sit) di una persona che si sia allontanata dal suo ultimo domicilio o residenza e della quale si siano perdute le tracce, per un periodo di tempo tale da far dubitare della sua stessa esistenza in vita (an sit).
La () è una situazione di fatto cui la legge ricollega determinate conseguenze giuridiche.
Lo scomparso, infatti, non pu ò ricevere eredit à (all'eventuale successione, aperta in suo favore, saranno chiamati coloro ai quali sarebbe spettata in sua mancanza), n é pu ò acquistare altro diritto, in ossequio al principio che il fatto dell'esistenza deve essere provato in relazione al momento dell'acquisto del diritto stesso (art. 69 c.c.).
Il Tribunale dell'ultimo domicilio (o residenza) dello scomparso pu ò, su istanza di qualunque interessato o del P.M., nominare un curatore che provveda alla conservazione del patrimonio dello scomparso (art. 48 c.c.). Tale nomina non pu ò avvenire se vi è un legale rappresentante [Rappresentanza] dello scomparso.
Trascorsi due anni dal giorno della (), i presunti successori legittimi o chiunque ragionevolmente creda di avere sui beni dello scomparso diritti dipendenti dalla morte di lui, possono domandare al Tribunale competente che ne sia dichiarata l'assenza (art. 49 c.c.).