Comune

Comune (d. amm.)
In base a quanto stabilito dall'art. 32 del D.Lgs. 267/2000 (Testo unico degli enti locali), il () è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
Il (—) è dunque:
— ente locale, per l'evidente portata degli interessi relativi al territorio di competenza;
— ente territoriale, in quanto il territorio è uno dei suoi elementi costitutivi;
— ente autarchico, per il potere che ha di emanare atti amministrativi con efficacia uguale a quella degli atti amministrativi dello Stato;
— ente necessario in virtù di quanto sancito dall'art. 114 della Costituzione che nel testo novellato dalla L. Cost. del 18-10-2001, n. 3 così recita: La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato. L'art. 114 nella sua nuova formulazione ne ha quindi sottolineato la natura di ente territoriale originario e più vicino ai cittadini. La riforma conseguentemente ha abrogato gli artt. 128 e 129 della Costituzione: il primo subordinava l'autonomia degli enti locali ai principi fissati dalla Costituzione ed anche a quelli fissati dalle leggi statali. Il secondo indicava i (—) ed anche le Province come circoscrizioni di decentramento statale e regionale;
— ente ad appartenenza necessaria in virtù dell'appartenenza ad esso di tutti i cittadini che risiedono nel suo territorio;
— ente a base corporativa esponenziale della propria comunità.
Ai sensi dell'art. 34, del T.U. il (—) gode di:
— autonomia statutaria;
— autonomia normativa;
— autonomia organizzativa ed amministrativa;
— autonomia impositiva e finanziaria.
Con la riforma del Titolo V della Costituzione tali forme di autonomia sono oggetto di specifica copertura costituzionale.
L'autonomia statutaria è, infatti, riconosciuta ai (—) dal co. 2 del novellato art. 114 Cost. [Autonomia (statutaria degli enti locali)].
L'art. 117 Cost., anch'esso completamente modificato dalla L. Cost. 3/2001, al co. 6 attribuisce ai Comuni una potestà regolamentare [Regolamenti] in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite. Il concetto viene ribadito e rafforzato dall'art. 4 L. 131/2003.
A norma dell'art. 118, co. 1 e 2 Cost., i (—) sono titolari della generalità delle funzioni amministrative, salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato.
Infine, in base all'art. 119, co. 1 Cost., i Comuni godono di un'autonomia finanziaria di entrata e di spesa [Federalismo (fiscale)].
Elementi costitutivi del (—) sono: il territorio, la popolazione, la personalità, il patrimonio.
In quanto dotato della potestà di autogoverno, il (—) ha la facoltà di amministrarsi attraverso propri organi che sono:
— il Consiglio comunale, organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo;
— la Giunta comunale, organo esecutivo con competenza generale e residua;
— il Sindaco, organo individuale che svolge la duplice funzione di capo dell'amministrazione comunale e ufficiale di Governo.
Per quanto concerne le funzioni comunali con tale espressione ci si riferisce all'insieme delle potestà pubbliche conferite all'ente per il perseguimento degli interessi pubblici di cui è esponenziale.
Dall'art. 118, co. 2 Cost., come novellato dalla L. Cost. 3/2001 nonché dal combinato disposto degli artt. 3, co. 3, 13 del D.Lgs. 267/2000 si ricava che le funzioni comunali si distinguono in:
— funzioni proprie, che sono quelle che identificano il (—) nella sua qualità di ente esponenziale della comunità stanziata, in un determinato periodo, sul territorio;
— funzioni conferite con leggi statali e regionali, secondo le rispettive competenze.
In particolare: laddove si tratti di funzioni riferibili ad uno degli ambiti di legislazione esclusiva dello Stato (art. 117, co. 2, Cost.), il conferimento avrà luogo per mezzo di legge statale. Qualora, invece, si tratti di funzioni sottoposte alla potestà legislativa regionale concorrente (art. 117, co. 3, Cost.) o esclusiva residuale (art. 117, co. 4, Cost.), il conferimento ai (—) avrà luogo per mezzo di legge regionale.