Comune
Comune (d. amm.)
In base a quanto stabilito dall'art. 32 del D.Lgs. 267/2000 (Testo unico degli enti locali), il () è l'ente locale che rappresenta la propria comunit à, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
Il () è dunque:
ente locale, per l'evidente portata degli interessi relativi al territorio di competenza;
ente territoriale, in quanto il territorio è uno dei suoi elementi costitutivi;
ente autarchico, per il potere che ha di emanare atti amministrativi con efficacia uguale a quella degli atti amministrativi dello Stato;
ente necessario in virt ù di quanto sancito dall'art. 114 della Costituzione che nel testo novellato dalla L. Cost. del 18-10-2001, n. 3 cos ì recita: La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Citt à metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato . L'art. 114 nella sua nuova formulazione ne ha quindi sottolineato la natura di ente territoriale originario e pi ù vicino ai cittadini. La riforma conseguentemente ha abrogato gli artt. 128 e 129 della Costituzione: il primo subordinava l'autonomia degli enti locali ai principi fissati dalla Costituzione ed anche a quelli fissati dalle leggi statali. Il secondo indicava i () ed anche le Province come circoscrizioni di decentramento statale e regionale;
ente ad appartenenza necessaria in virt ù dell'appartenenza ad esso di tutti i cittadini che risiedono nel suo territorio;
ente a base corporativa esponenziale della propria comunit à.
Ai sensi dell'art. 34, del T.U. il () gode di:
autonomia statutaria;
autonomia normativa;
autonomia organizzativa ed amministrativa;
autonomia impositiva e finanziaria.
Con la riforma del Titolo V della Costituzione tali forme di autonomia sono oggetto di specifica copertura costituzionale.
L'autonomia statutaria è, infatti, riconosciuta ai () dal co. 2 del novellato art. 114 Cost. [Autonomia (statutaria degli enti locali)].
L'art. 117 Cost., anch'esso completamente modificato dalla L. Cost. 3/2001, al co. 6 attribuisce ai Comuni una potest à regolamentare [Regolamenti] in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite. Il concetto viene ribadito e rafforzato dall'art. 4 L. 131/2003.
A norma dell'art. 118, co. 1 e 2 Cost., i () sono titolari della generalit à delle funzioni amministrative, salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Citt à metropolitane, Regioni e Stato.
Infine, in base all'art. 119, co. 1 Cost., i Comuni godono di un'autonomia finanziaria di entrata e di spesa [Federalismo (fiscale)].
Elementi costitutivi del () sono: il territorio, la popolazione, la personalit à, il patrimonio.
In quanto dotato della potest à di autogoverno, il () ha la facolt à di amministrarsi attraverso propri organi che sono:
il Consiglio comunale, organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo;
la Giunta comunale, organo esecutivo con competenza generale e residua;
il Sindaco, organo individuale che svolge la duplice funzione di capo dell'amministrazione comunale e ufficiale di Governo.
Per quanto concerne le funzioni comunali con tale espressione ci si riferisce all'insieme delle potest à pubbliche conferite all'ente per il perseguimento degli interessi pubblici di cui è esponenziale.
Dall'art. 118, co. 2 Cost., come novellato dalla L. Cost. 3/2001 nonch é dal combinato disposto degli artt. 3, co. 3, 13 del D.Lgs. 267/2000 si ricava che le funzioni comunali si distinguono in:
funzioni proprie, che sono quelle che identificano il () nella sua qualit à di ente esponenziale della comunit à stanziata, in un determinato periodo, sul territorio;
funzioni conferite con leggi statali e regionali, secondo le rispettive competenze.
In particolare: laddove si tratti di funzioni riferibili ad uno degli ambiti di legislazione esclusiva dello Stato (art. 117, co. 2, Cost.), il conferimento avr à luogo per mezzo di legge statale. Qualora, invece, si tratti di funzioni sottoposte alla potest à legislativa regionale concorrente (art. 117, co. 3, Cost.) o esclusiva residuale (art. 117, co. 4, Cost.), il conferimento ai () avr à luogo per mezzo di legge regionale.