Organizzazione internazionale
Organizzazione internazionale (d. internaz.)
Associazioni di Stati, dotate di personalit à giuridica, che perseguono un interesse comune a mezzo di organi specifici. Le () hanno natura convenzionale in quanto la loro istituzione è prevista da un trattato (cd. trattato istitutivo).
Nel trattato istitutivo sono delineati gli scopi, le norme relative allo status di membro, la struttura e le competenze dell'().
Dall'individuazione degli scopi si chiarisce il carattere dell'() che pu ò essere politico, militare, tecnico, umanitario etc. o avere portata generale come nell'O.N.U..
Le norme relative allo status di membro prevedono gli obblighi e i diritti che gravano sui membri dell'(), nonch é le condizioni per l'acquisto o la perdita di tale quantit à.
La struttura varia in relazione ai fini dell'(); tuttavia deve essere presente almeno un organo (Assemblea) in cui sono rappresentati tutti gli Stati e dove essi hanno un uguale peso. In genere poi in tutte le () è presente un organo individuale, imparziale che rappresenta l'() (segretariato) e un organo permanente, esecutivo a composizione ristretta dove si coglie una certa ponderazione dell'influenza degli Stati (variamente denominato).
In base al trattato istitutivo ogni () possiede i mezzi per orientare gli Stati membri in relazione al raggiungimento dei suoi propri scopi.
A questo fine le () svolgono:
un'attivit à documentativa e di studio volta alla redazione di programmi;
un'attivit à di redazione e di preparazione di modelli di convenzioni multilaterali;
emanano atti (delibere, risoluzioni, raccomandazioni etc.) che hanno nella maggioranza dei casi natura di raccomandazione e solo di rado sono vincolanti per gli Stati membri come avviene per certe delibere del Consiglio di Sicurezza delle N.U.
Quest'ultima caratteristica rappresenta il tratto distintivo tra un'() e un'organizzazione sovranazionale, come le Comunit à europee. In quest'ultimo caso, infatti, gli Stati membri hanno trasferito agli organismi comunitari la loro sovranit à in determinate materie, attribuendo ad essi il potere di emanare disposizioni pienamente vincolanti e, in taluni casi, direttamente applicabili.
() del Lavoro
[O.I.L.].