Organizzazione internazionale

Organizzazione internazionale (d. internaz.)
Associazioni di Stati, dotate di personalità giuridica, che perseguono un interesse comune a mezzo di organi specifici. Le (—) hanno natura convenzionale in quanto la loro istituzione è prevista da un trattato (cd. trattato istitutivo).
Nel trattato istitutivo sono delineati gli scopi, le norme relative allo status di membro, la struttura e le competenze dell'(—).
Dall'individuazione degli scopi si chiarisce il carattere dell'(—) che può essere politico, militare, tecnico, umanitario etc. o avere portata generale come nell'O.N.U..
Le norme relative allo status di membro prevedono gli obblighi e i diritti che gravano sui membri dell'(—), nonché le condizioni per l'acquisto o la perdita di tale quantità.
La struttura varia in relazione ai fini dell'(—); tuttavia deve essere presente almeno un organo (Assemblea) in cui sono rappresentati tutti gli Stati e dove essi hanno un uguale peso. In genere poi in tutte le (—) è presente un organo individuale, imparziale che rappresenta l'(—) (segretariato) e un organo permanente, esecutivo a composizione ristretta dove si coglie una certa ponderazione dell'influenza degli Stati (variamente denominato).
In base al trattato istitutivo ogni (—) possiede i mezzi per orientare gli Stati membri in relazione al raggiungimento dei suoi propri scopi.
A questo fine le (—) svolgono:
— un'attività documentativa e di studio volta alla redazione di programmi;
— un'attività di redazione e di preparazione di modelli di convenzioni multilaterali;
— emanano atti (delibere, risoluzioni, raccomandazioni etc.) che hanno nella maggioranza dei casi natura di raccomandazione e solo di rado sono vincolanti per gli Stati membri come avviene per certe delibere del Consiglio di Sicurezza delle N.U.
Quest'ultima caratteristica rappresenta il tratto distintivo tra un'(—) e un'organizzazione sovranazionale, come le Comunità europee. In quest'ultimo caso, infatti, gli Stati membri hanno trasferito agli organismi comunitari la loro sovranità in determinate materie, attribuendo ad essi il potere di emanare disposizioni pienamente vincolanti e, in taluni casi, direttamente applicabili.
() del Lavoro