Guerra

Guerra
() civile (d. pen.)
Risponde del reato in esame (art. 286 c.p.) chiunque commette un fatto diretto a suscitare la () nel territorio dello Stato.
Per (—) si intende la lotta armata di una parte della popolazione contro un'altra, ovvero contro gli apparati e le forze dello Stato preposte alla tutela dell'ordine e della sicurezza.
Elemento soggettivo è il dolo. Una speciale causa di non punibilità è stata introdotta dalla L. 304/1982 in favore di chi coopera efficacemente ad impedire il risultato, cioè la (—), a cui gli atti commessi sono diretti.
È reato a consumazione anticipata, in quanto la punibilità sorge al momento del porre in essere gli atti diretti a suscitare la (—) non essendo necessario che la (—) scoppi realmente.
Tuttavia il verificarsi della (—) è previsto come aggravante, senza peraltro avere valore effettivo, essendo stata abolita la pena di morte.
Pena: Ergastolo.
() come uso della forza (d. internaz.)
La (—) è la forma di uso della forza con la quale uno Stato (cd. belligerante) ricorre alla violenza su persone, territorio e beni appartenenti ad un altro Stato (cd. nemico).
È una situazione prevista dal diritto internazionale tanto che si applica il cd. diritto bellico, e gli Stati estranei beneficiano del cd. status di neutralità.
La (—), come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, è bandita dalla Carta delle N.U., che ha affidato il compito del mantenimento della pace al sistema di sicurezza collettiva. L'unica eccezione è costituita dal diritto naturale di autotutela, sia individuale che collettiva, riconosciuto agli Stati (art. 51 Carta N.U.).
La (—) provoca la sospensione di tutte quelle norme che generalmente regolano i rapporti fra Stati in tempo di pace e che vengono sostituite dal diritto internazionale bellico.
A questo proposito devono ricordarsi le quattro convenzioni internazionali firmate a Ginevra nel 1949 che disciplinano diversi aspetti della condotta bellica degli Stati ed in particolare il trattamento dei prigionieri di (—).
Per quanto riguarda i suoi effetti sui trattati, la giurisprudenza internazionale classica considerava la (—) come una causa di estinzione dei trattati. L'orientamento si è andato modificando ed oggi si ritiene che i trattati siano solo sospesi tra i belligeranti e che si estinguano, una volta terminata la guerra, solo nell'ipotesi in cui siano incompatibili con la situazione politica e sociale venutasi a creare.