Banca
Banca (d. banc.)
La regolamentazione del sistema italiano è contenuta nel D.Lgs. 385/93 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) che sancisce il definitivo recepimento anche nel nostro ordinamento del modello della banca universale.
I principi cardine della riforma possono cos ì sintetizzarsi:
l'esercizio dell'attivit à bancaria è riservato esclusivamente alle (), denominazione che supera la precedente distinzione tra aziende di credito e istituti di credito;
la forma giuridica assunta dalle () pu ò essere solo quella di societ à per azioni o societ à cooperativa;
le () possono esercitare tutte le attivit à ammesse al mutuo riconoscimento senza ulteriore distinzione tra breve, medio e lungo periodo;
le () che hanno sede legale in uno Stato comunitario possono liberamente stabilirsi in Italia; si è cos ì data concreta attuazione al principio della libera prestazione di servizi che da sempre rappresenta uno dei traguardi del processo di integrazione europea.
Il testo unico, pur riservando l'esercizio dell'attivit à bancaria alle () senza ulteriori distinzioni, introduce una differenziazione, per quanto riguarda il regime di autorizzazione all'esercizio di tale attivit à, tra () nazionali, comunitarie ed extracomunitarie.
() Centrale Europea
[B.C.E.].
() d'Italia
La () è una delle autorit à indipendenti previste dal nostro ordinamento; essa ha funzioni di gestione della circolazione monetaria e della disciplina tecnica del sistema bancario. La () esercita la vigilanza sull'attivit à bancaria, al fine di perseguire gli obiettivi di sana e prudente gestione degli intermediari, della stabilit à complessiva e dell'efficienza e della competitivit à del sistema, dell'osservanza delle disposizioni in materia creditizia; ad essa spetta, inoltre, la gestione della concorrenza conformemente alle esigenze del sistema bancario e finanziario.
Dal 1 giugno 1998, a seguito della partecipazione italiana all'unione monetaria europea, la () è parte integrante del Sistema Europeo delle Banche Centrali (SEBC). L'emissione di banconote da parte della () è soggetta al potere autorizzatorio esclusivo della Banca centrale europea (BCE).
Gli organi della () sono: l'Assemblea dei partecipanti, il Consiglio superiore ed il Governatore che insieme al direttore generale e ai due vicedirettori generali, forma il cd. Direttorio.