Carichi pendenti

Carichi pendenti (d. proc. pen.)
La nozione di (—) si riferisce alla pendenza di procedimenti penali a carico di un determinato soggetto. Formalmente il nome dell'indagato viene iscritto nel registro delle notizie di reato non appena si pervenga alla sua identificazione, ma poiché la fase delle indagini preliminari può anche chiudersi senza che venga esercitata l'azione penale, ricorrendosi all'archiviazione, sostanzialmente i (—) sono costituiti da quei procedimenti per i quali vi è stato l'esercizio dell'azione penale in uno dei modi indicati dall'art. 405 c.p.p.
È da segnalare, però, che con la riforma introdotta dalla L. 332/1995, chi è interessato può chiedere il rilascio di certificati attestanti la pendenza o meno a proprio carico di procedimenti in fase di indagine preliminare. Il P.M. però, per motivi di segretezza, può far figurare negativo il certificato, per un periodo non superiore a tre mesi (art. 3353bis).
Per ottenere il certificato dei (—) è necessaria un'istanza in carta semplice diretta al Procuratore della Repubblica, che ne autorizza il rilascio: l'istanza deve essere presentata alla Procura presso il Tribunale del luogo di residenza del soggetto richiedente.