Conto corrente
Conto corrente [contratto di] (d. civ.)
Il () ordinario è il contratto con cui le parti si obbligano reciprocamente ad annotare in un conto i crediti derivanti da reciproche rimesse, considerandoli inesigibili ed indisponibili fino alla chiusura del conto stesso.
Il contratto intercorre dunque tra soggetti legati da continui rapporti d'affari, dai quali derivano reciproci debiti e crediti, e pu ò essere considerato un peculiare modo di fare i conti, legato al sopravvenire di reciproche partite di dare e avere, suscettibili di compensazione.
Con il contratto di () si viene ad attuare su base pattizia il principio della compensazione, che tuttavia opera unicamente ed in via automatica alla chiusura del conto.
Alle scadenze stabilite dal contratto o dagli usi, le parti devono procedere alla chiusura del conto con la liquidazione del saldo (art. 1831 c.c.).
Se non è richiesto il pagamento del saldo alla scadenza, esso si considera quale prima rimessa di un nuovo conto.
La legge (art. 1832 c.c.) prevede, inoltre, un procedimento di approvazione del conto, mediante l'invio di un estratto di esso da un correntista all'altro; l'estratto si intende approvato se non è contestato nel termine pattuito o in quello usuale, o altrimenti nel termine che pu ò ritenersi congruo secondo le circostanze.
A causa della inesigibilit à del credito inserito nel (), i creditori dei singoli correntisti non possono agire esecutivamente su di esso, in quanto deve considerarsi come non scaduto e, quindi, impignorabile ed insequestrabile.
Il creditore potr à, tuttavia, agire sul saldo attivo risultante, alla scadenza del (), a favore del proprio debitore.
() bancario [contratto di] (d. civ.)
Il () (o conto corrente di corrispondenza) è il contratto col quale la banca assume l'incarico di compiere, nei limiti della sua organizzazione, pagamenti o riscossioni di somme per conto del cliente e dietro suo ordine, diretto o indiretto.
Caratteristica dell'operazione è l'esistenza o la creazione di una disponibilit à del cliente presso la banca, la quale svolge un servizio di cassa, provvedendo ad operazioni per conto del cliente e dietro suo ordine; tali movimenti sono annotati sul conto in addebito ed in accredito ed il saldo è in ogni momento a disposizione del correntista.
Il codice civile non prevede il contratto di () ma si limita a disciplinare (artt. 1852-1857 c.c.) le operazioni bancarie che possono essere regolate in ().
Il () pur non essendo un contratto formale, si perfeziona di regola con la sottoscrizione da parte del cliente di moduli prestampati predisposti dalla banca. Titolare del () è la persona, la ditta o la societ à cui è intestato il (): è necessario, all'atto della costituzione, il deposito della firma del titolare affinch é la banca possa in seguito accertare l'autenticit à degli ordini impartiti sul (). Non sono ammesse intestazioni fittizie o di fantasia ed inoltre, ex art. 2 D.L. 3-5-1991, n. 143 (conv. nella L. 5-7-1991, n. 197), allo scopo di reprimere il riciclaggio di denaro di illecita provenienza, dal 1 -1-1992 chi apre un conto in banca deve fornire oltre alle generalit à gi à previste dalla legge anche il proprio codice fiscale.
Delle somme risultanti a suo credito il correntista pu ò disporre per mezzo di ordini scritti o orali, ed in particolare richiedendo l'emissione di assegni circolari a proprio favore o a favore di terzi con addebito sul (); con l'emissione di assegni bancari; mediante giroconto.
L'art. 119 del D.Lgs. 1-9-1993, n. 385 (T.U. in materia bancaria) prevede che per i rapporti regolati in conto corrente, la banca deve inviare al cliente con periodicit à annuale (ovvero, a scelta del cliente, semestrale, trimestrale o mensile) un estratto conto avente lo scopo di consentire la liquidazione del () e la capitalizzazione degli interessi.
Esso si estingue per scadenza del termine (contratto a tempo determinato); per recesso unilaterale di una delle parti (contratto a tempo indeterminato); per morte, interdizione o fallimento del correntista.
Il () bancario pu ò essere anche congiunto, cio è intestato a pi ù persone (art. 1854 c.c.): è per ò necessario che tutti i cointestatari depositino le loro firme sugli appositi moduli predisposti dalle banche. Una volta acceso un () congiunto, i cointestatari rispondono in solido per i debiti contratti con il conto e per gli eventuali scoperti; inoltre, se esiste un espresso patto in tal senso, possono disporre anche individualmente delle somme depositate, non essendovi limiti ai prelievi che ciascuno di essi pu ò effettuare.
() di corrispondenza (d. civ.)
() postale (d. civ.)
Il servizio si attua mediante incasso ed accreditamento, sul conto di ogni singolo correntista, di tutti i versamenti, da chiunque eseguiti.
I versamenti sui () si realizzano presentando agli uffici appositi bollettini gi à compilati dagli utenti ai quali poi viene rilasciata ricevuta. Gli uffici postali accertano esclusivamente la integrale compilazione e la corrispondenza della somma versata dal cliente con quella indicata nel bollettino. Nel caso di discordanza tra le generalit à del correntista e il numero del conto corrente, l'accredito viene effettuato sul conto corrispondente alle generalit à del correntista.
Nel servizio dei () è stato introdotto anche il servizio di commissione che consiste nel pagamento di premi assicurativi, di canoni di utenza di servizio pubblico, come il gas, la luce, il telefono, nonch é tasse ed imposte varie, pagamento effettuato dall'ente poste dietro ordine del correntista. Il pagamento viene eseguito mediante postagiro o bollettini di c/c gi à predisposti dal beneficiario e premarcati.