Obbligazioni

Obbligazioni
() civili nascenti dal reato (d. pen., d. civ.)
Dal reato derivano, oltre alla pena e alle misure di sicurezza, anche conseguenze di ordine civile: alcune di esse sono previste dal codice civile (es.: indegnità a succedere), altre dal codice penale.
In particolare, gli artt. 185 ss. c.p. stabiliscono che:
 ogni reato obbliga al ripristino della situazione di fatto preesistente al reato e da esso modificata (c.d. restitutio in integrum);
— ogni reato che abbia causato un danno patrimoniale o non patrimoniale obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma di legge, devono rispondere per lui; il risarcimento è dovuto al danneggiato dal reato, che può anche essere persona diversa dal soggetto passivo (persona offesa dal reato). Si pensi, ad esempio, all'omicidio: in questo caso soggetto passivo (titolare del bene protetto dalla norma) è la persona uccisa, mentre danneggiati dal reato sono i suoi prossimi congiunti;
— ogni reato obbliga il colpevole alla pubblicazione, a sue spese, della sentenza di condanna, qualora la pubblicazione costituisca un mezzo per riparare il danno non patrimoniale cagionato dal reato (si pensi ai danni derivanti dal reato di diffamazione o di calunnia);
— il condannato è obbligato a rimborsare allo Stato le spese per il suo mantenimento negli stabilimenti di pena, e risponde di tale obbligazione con tutti i suoi beni mobili e immobili, presenti e futuri;
— nei reati commessi da chi è soggetto all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell'autorità o incaricata della direzione o vigilanza è obbligata, in caso di insolvibilità del condannato, al pagamento di una somma pari all'ammontare della multa o dell'ammenda inflitta al colpevole, se si tratta di violazioni di disposizioni che essa era tenuta a far osservare e delle quali non debba rispondere penalmente.
() pubbliche (d. civ., d. amm.)
Sono contratte dallo Stato e caratterizzate dalla natura pubblica dell'atto che le origina, nonché dalla particolare natura degli interessi che concorrono a soddisfare.
Esse possono scaturire sia da rapporti obbligatori bilaterali (es.: (—) derivanti da contratti di diritto pubblico [Contratti della pubblica amministrazione]), sia da rapporti obbligatori unilaterali (es.: (—) da sovvenzioni).
Le situazioni giuridiche che possono corrispondere sono quelle del diritto soggettivo o dell'interesse legittimo a seconda dei casi specifici.
() societarie (d. comm.)
Sono titoli di credito a reddito fisso emessi in massa (nominativi o al portatore) dalle società per azioni e in accomandita per azioni. Esse rappresentano i debiti pecuniari che la società assume verso terzi dai quali ha ricevuto un prestito: ogni obbligazionista vanta un diritto di credito alla restituzione della somma mutuata, nonché alla percentuale degli interessi pattuiti.
Le caratteristiche principali delle (—) vanno individuate nell'autonomia, nella letteralità e nell'astrattezza.
Non possono essere emesse per somma eccedente il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato.
La società che ha emesso (—) non può ridurre il capitale sociale, se non in proporzione delle (—) rimborsate.
L'emissione di (—) va deliberata dagli amministratori; la deliberazione non può essere eseguita se non dopo l'iscrizione nel registro delle imprese.
L'organizzazione degli obbligazionisti si articola in due organi:
— l'assemblea degli obbligazionisti, che delibera, in particolare, in tutti i casi previsti dall'art. 2415 c.c.;
— il rappresentante comune degli obbligazionisti, al quale sono attribuiti una serie di compiti elencati dall'art. 2418 c.c.
 La necessità di tale organo è data dall'esigenza della società di avere sempre dinanzi a sé un interlocutore abilitato a trattare per conto degli obbligazionisti.
Esistono vari tipi di obbligazioni che presentano determinate caratteristiche, come l'attenuazione dell'alea della svalutazione monetaria (cd. obbligazioni indicizzate), tipica dei titoli di credito a reddito fisso, e il collegamento dei diritti dell'obbligazionista alle vicende economiche dell'impresa.