Obbligazioni
Obbligazioni
() civili nascenti dal reato (d. pen., d. civ.)
Dal reato derivano, oltre alla pena e alle misure di sicurezza, anche conseguenze di ordine civile: alcune di esse sono previste dal codice civile (es.: indegnit à a succedere), altre dal codice penale.
In particolare, gli artt. 185 ss. c.p. stabiliscono che:
ogni reato obbliga al ripristino della situazione di fatto preesistente al reato e da esso modificata (c.d. restitutio in integrum);
ogni reato che abbia causato un danno patrimoniale o non patrimoniale obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma di legge, devono rispondere per lui; il risarcimento è dovuto al danneggiato dal reato, che pu ò anche essere persona diversa dal soggetto passivo (persona offesa dal reato). Si pensi, ad esempio, all'omicidio: in questo caso soggetto passivo (titolare del bene protetto dalla norma) è la persona uccisa, mentre danneggiati dal reato sono i suoi prossimi congiunti;
ogni reato obbliga il colpevole alla pubblicazione, a sue spese, della sentenza di condanna, qualora la pubblicazione costituisca un mezzo per riparare il danno non patrimoniale cagionato dal reato (si pensi ai danni derivanti dal reato di diffamazione o di calunnia);
il condannato è obbligato a rimborsare allo Stato le spese per il suo mantenimento negli stabilimenti di pena, e risponde di tale obbligazione con tutti i suoi beni mobili e immobili, presenti e futuri;
nei reati commessi da chi è soggetto all'altrui autorit à, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell'autorit à o incaricata della direzione o vigilanza è obbligata, in caso di insolvibilit à del condannato, al pagamento di una somma pari all'ammontare della multa o dell'ammenda inflitta al colpevole, se si tratta di violazioni di disposizioni che essa era tenuta a far osservare e delle quali non debba rispondere penalmente.
() pubbliche (d. civ., d. amm.)
Sono contratte dallo Stato e caratterizzate dalla natura pubblica dell'atto che le origina, nonch é dalla particolare natura degli interessi che concorrono a soddisfare.
Esse possono scaturire sia da rapporti obbligatori bilaterali (es.: () derivanti da contratti di diritto pubblico [Contratti della pubblica amministrazione]), sia da rapporti obbligatori unilaterali (es.: () da sovvenzioni).
Le situazioni giuridiche che possono corrispondere sono quelle del diritto soggettivo o dell'interesse legittimo a seconda dei casi specifici.
() societarie (d. comm.)
Sono titoli di credito a reddito fisso emessi in massa (nominativi o al portatore) dalle societ à per azioni e in accomandita per azioni. Esse rappresentano i debiti pecuniari che la societ à assume verso terzi dai quali ha ricevuto un prestito: ogni obbligazionista vanta un diritto di credito alla restituzione della somma mutuata, nonch é alla percentuale degli interessi pattuiti.
Le caratteristiche principali delle () vanno individuate nell'autonomia, nella letteralit à e nell'astrattezza.
Non possono essere emesse per somma eccedente il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato.
La societ à che ha emesso () non pu ò ridurre il capitale sociale, se non in proporzione delle () rimborsate.
L'emissione di () va deliberata dagli amministratori; la deliberazione non pu ò essere eseguita se non dopo l'iscrizione nel registro delle imprese.
L'organizzazione degli obbligazionisti si articola in due organi:
l'assemblea degli obbligazionisti, che delibera, in particolare, in tutti i casi previsti dall'art. 2415 c.c.;
il rappresentante comune degli obbligazionisti, al quale sono attribuiti una serie di compiti elencati dall'art. 2418 c.c.
La necessit à di tale organo è data dall'esigenza della societ à di avere sempre dinanzi a s é un interlocutore abilitato a trattare per conto degli obbligazionisti.
Esistono vari tipi di obbligazioni che presentano determinate caratteristiche, come l'attenuazione dell'alea della svalutazione monetaria (cd. obbligazioni indicizzate), tipica dei titoli di credito a reddito fisso, e il collegamento dei diritti dell'obbligazionista alle vicende economiche dell'impresa.