Permesso
Permesso (d. lav.)
I (), anche definiti congedi, rappresentano speciali ipotesi di assenza dal lavoro previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva; possono essere retribuiti e non retribuiti.
Si tratta di veri e propri diritti del lavoratore in quanto previsti dalla legge e regolati dalla contrattazione, e non mere elargizioni concesse a discrezionalit à del datore di lavoro.
() di soggiorno (leg. soc.)
Gli stranieri che intendono soggiornare in Italia per pi ù di tre mesi devono richiedere il ().
Chi arriva in Italia per la prima volta ha 8 giorni di tempo per chiedere il ().
Chi è gi à in Italia e ha il permesso di soggiorno in scadenza, deve chiedere il rinnovo almeno:
90 giorni prima della scadenza, per il permesso di soggiorno valido 2 anni;
60 giorni prima della scadenza, per quello con validit à di 1 anno;
30 giorni prima della scadenza, nei restanti casi.
La validit à del () è la stessa del visto d'ingresso:
fino a sei mesi per lavoro stagionale e fino a nove mesi per lavoro stagionale nei settori che richiedono tale estensione;
fino ad un anno, per la frequenza di un corso per studio o formazione professionale ovviamente documentato;
fino a due anni per lavoro autonomo, per lavoro subordinato a tempo indeterminato e per ricongiungimenti familiari.
Gli stranieri che vengono in Italia per visite, affari, turismo e studio per periodi non superiori ai tre mesi, non devono chiedere il ().
() per costruire (d. amm.)
Il () è l'istituto che (anche se solo dal punto di vista meramente terminologico) ha sostituito la concessione edilizia. Attraverso tale sostituzione nel T.U. edilizia (D.P.R. 380/2001) si è voluto prendere atto della ritenuta inerenza dello ius aedificandi al diritto di propriet à e quindi della correlativa impropriet à del riferimento (ex L. 10/1997) all'istituto concessorio.
L'art. 10 del T.U. individua gli interventi da sottoporre al previo rilascio del ():
interventi di nuova costruzione (definiti ex art. 3 del T.U.);
interventi di ristrutturazione urbanistica;
interventi di ristrutturazione edilizia con sostanziale modifica dell'esistente (comportanti, cio è, aumento di unit à immobiliare, modifiche del volume, della sagoma, mutamento della destinazione d'uso).
() sindacale (d. lav.)
Si definisce () l'autorizzazione, concessa ai lavoratori che ricoprono cariche sindacali, ad assentarsi dal lavoro per l'espletamento di attivit à sindacale; i () costituiscono dei veri e propri diritti soggettivi del lavoratore.
In particolare, gli artt. 23 e 24 L. 300/70 (cd. Statuto dei lavoratori) riconoscono in favore dei dirigenti delle rappresentanze sindacali [RSA; RSU] () retribuiti (per l'espletamento del loro mandato in azienda) e non retribuiti (per partecipare a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale).
L'art. 30 dello Statuto prevede, inoltre, per i lavoratori, che siano componenti degli organi direttivi, provinciali e nazionali, dei sindacati, () retribuiti, da disciplinarsi con i contratti collettivi, per la partecipazione alle riunioni degli organi suddetti.