Successione

Successione
() a titolo particolare (d. civ.)
Quando è trasferita solo una determinata posizione soggettiva attiva o passiva.
Essa può essere mortis causa [Legato] o inter vivos.
Oltre agli acquisti dei diritti reali, nella (—) inter vivos si inquadrano anche gli istituti della (—) nel credito che può derivare da:
— un atto di disposizione, e allora si parla di cessione del credito (artt. 1260-1267 c.c.);
— da altro fatto (di solito un pagamento), e allora si tratta di una surrogazione del terzo nei diritti del creditore (art. 1201-1205 c.c.) [Surrogazione].
Ammissibile è ancora la successione inter vivos nel debito [Successione nel debito], realizzabile mediante gli istituti della delegazione, espromissione ed accollo; sua caratteristica è che può avvenire solo se il creditore vi consenta.
L'acquisto mediante (—) è assoggettato a due regole fondamentali: l'acquirente non può vantare un diritto più ampio di quello spettante all'alienante; l'acquisto del nuovo titolare dipende, di regola, dall'effettiva esistenza del diritto nel patrimonio del precedente titolare.
() a titolo particolare nel diritto controverso (d. proc. civ.)
Si ha (—) allorché, durante la pendenza del processo, il diritto su cui si controverte viene acquistato da un terzo. In tal caso non si ha il subingresso dell'avente causa al dante causa anche nel rapporto processuale, ma il processo prosegue tra le parti originarie, realizzandosi un'ipotesi di sostituzione processuale del dante causa rispetto al suo avente causa. È previsto però che la sentenza produca i suoi effetti anche nei confronti del successore. L'opponibilità della sentenza all'acquirente non si verifica se quest'ultimo ha acquistato il possesso del bene mobile controverso in buona fede (art. 1153 c.c.), ovvero, trattandosi di immobile, l'acquisto del terzo sia stato trascritto prima della trascrizione della domanda giudiziale.
Se poi il trasferimento a titolo particolare avviene mortis causa (cioè mediante legato), il processo è proseguito dal successore universale o nei suoi confronti.
In entrambi i casi, il successore a titolo particolare può intervenire o essere chiamato in causa.
Inoltre, se le altre parti vi consentono, l'alienante o il successore universale possono essere estromessi dal processo.
L'operatività delle disposizioni dell'art. 111 c.p.c. è circoscritta all'ipotesi di successione che intervenga in corso di causa. Dette disposizioni non operano se la successione avvenga prima dell'inizio della causa, ovvero dopo la formazione del giudicato.
() a titolo universale (d. civ.)
Nella (—) a titolo universale un soggetto subentra in tutti i rapporti patrimoniali attivi e passivi di altro soggetto. Il nostro ordinamento riconosce solo la (—) universale mortis causa.
In particolare, la (—) universale mortis causa mira ad assicurare la continuità dei rapporti patrimoniali facenti capo al de cuius. L'art. 42 Cost. ult. co. dispone che è la legge a stabilire le norme ed i limiti della (—) legittima e testamentaria ed i diritti dello Stato sull'eredità (riserva assoluta di legge).
Nell'ambito della (—) mortis causa si può, quindi, individuare una (—):
— legittima, che si verifica allorquando il de cuius non abbia disposto dei suoi beni con atto testamentario. Tale (—) è disciplinata dagli artt. 565 e ss. c.c., che individuano le categorie dei successibili in base ad un rapporto di parentela o di coniugio e le quote loro attribuite nella (—). La (—) legittima non va confusa con quella necessaria [Legittimari];
— testamentaria; [Testamento; Erede; Eredità].
La (—) universale, di regola, non si realizza automaticamente, bensì a seguito di un atto di accettazione compiuto dal chiamato all'eredità; unica ipotesi di (—) universale automatica è quella dello Stato, ai sensi dell'art. 586 c.c., nel caso in cui manchino altri successibili.
Per il diritto internazionale privato la successione per causa di morte è regolata dalla legge nazionale del soggetto della cui eredità si tratta al momento della morte. Il soggetto della cui eredità si tratta può sottoporre, con dichiarazione espressa in forma testamentaria, l'intera successione alla legge dello Stato in cui risiede. La scelta non ha effetto se al momento della morte il dichiarante non risiedeva più in tale Stato (art. 46 L. 218/95).
() delle leggi penali (d. pen.)
Il principio di irretroattività di cui all'art. 25 Cost., comporta che la legge penale si applica solo ai fatti commessi dopo la sua entrata in vigore, e non ai fatti ad essa anteriori.
L'art. 2 c.p., disponendo che nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato, afferma il principio di irretroattività in termini sostanzialmente coincidenti con l'art. 25 Cost. Esso si applica sia quando venga istituito un nuovo titolo di reato, sia quando un mutamento degli elementi costitutivi di fattispecie criminose preesistenti renda punibili fatti che prima non lo erano.
Il co. 2 dell'art. 2 c.p. prevede il principio della retroattività della legge più favorevole, stabilendo che nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato; e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali.
L'abolizione dell'incriminazione di un fatto significa che lo Stato non lo ritiene più contrario agli interessi della comunità: la punizione ed anche l'esecuzione della pena già inflitta, in conseguenza, vengono a mancare di fondamento. L'abolitio criminis fa cessare ogni effetto penale della condanna, vale a dire le conseguenze che si risolvono in incapacità giuridiche o comunque comportano limitazioni o preclusioni all'esercizio di facoltà o alla possibilità di ottenere benefici.
L'art. 2 c.p. prevede che se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile.
La norma prevede l'ipotesi della successione di leggi modificative, cioè di leggi che, senza introdurre nuovi reati o abolire reati preesistenti, si limitano a modificare il trattamento penale del fatto. Al riguardo, occorre distinguere due ipotesi: che la nuova legge apporti modificazioni sfavorevoli al reo, nel qual caso si applica la legge precedente; che apporti, invece, modificazioni favorevoli al reo, nel qual caso si applica la nuova legge, la quale avrà, quindi, efficacia retroattiva. L'individuazione della legge più favorevole va fatta non in astratto, ma in concreto, vale a dire raffrontando i risultati concreti che deriverebbero dall'applicazione alla concreta fattispecie delle norme succedutesi nel tempo.
Il principio della retroattività della legge più favorevole al reo non si applica nel caso di leggi temporanee ed eccezionali (art. 2 c.p.).
In tali casi si applica solo e sempre la norma in vigore nel tempo in cui è stato commesso il fatto.
() nel debito (d. civ.)
Si realizza quando un soggetto si sostituisce ad un altro nel lato passivo di un rapporto obbligatorio. Di regola ciò accade o per successione mortis causa ovvero a seguito di delegazione, espromissione od accollo.
La delegazione, come l'espromissione o l'accollo, si dice privativa, quando il nuovo debitore si sostituisce a quello originario nel medesimo rapporto.
Si dice novativa, quando il vecchio rapporto obbligatorio si estingue, costituendosene uno diverso, con un nuovo debitore e con il creditore originario: in tale caso non si verifica, pertanto, alcun fenomeno successorio.
Ancora, la successione si dice liberatoria, quando il nuovo debitore si sostituisce al vecchio; è cumulativa, quando il nuovo debitore si affianca a quello originario (ma in tal caso non vi è successione).